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Cassazione: il lavoratore può recedere dal rapporto anche per fatti concludenti


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Con la sentenza n. 25583 del 10.10.2019, la Cassazione afferma che devono ritenersi valide le dimissioni del lavoratore che, pur senza essere comunicate formalmente, sono rassegnate per fatti concludenti, tali da rivelare la scelta indiscutibile del prestatore di recedere dal rapporto.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di ottenere l’esecuzione forzata dell’obbligo - previsto in un verbale di conciliazione sottoscritto con la sua ex datrice di lavoro - di essere assunto dall’impresa che fosse subentrata nell’appalto, a condizione che la cessazione del rapporto fosse avvenuta per causa non imputabile al dipendente.
La società si costituisce in giudizio sostenendo che il prestatore non aveva diritto all’assunzione alle dipendenze della nuova appaltatrice, posto che, ben prima del licenziamento irrogatogli dall’originaria datrice, aveva reperito una diversa occupazione.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - afferma che il recesso volontario del lavoratore può essere desunto da dichiarazioni o comportamenti che, inequivocabilmente, manifestino l'intento di recedere dal rapporto, come nel caso in cui il prestatore si sia allontanato dal posto di lavoro e non si sia più presentato per diversi giorni.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, non essendo prevista alcuna forma convenzionale per il recesso del lavoratore, è possibile desumere la volontà del medesimo in tal senso ogniqualvolta venga posto in essere un comportamento che esterni esplicitamente o lasci presumere, secondo i principi dell'affidamento, l’intento di porre fine al rapporto di lavoro.

Per la sentenza, un siffatto comportamento può anche essere meramente omissivo, quale l’inadempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto, in quanto suscettibile di essere interpretato come espressione, per fatti concludenti, della volontà di recedere.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del prestatore, a fronte dei numerosi elementi indicativi della sua volontà di interrompere l’originario rapporto di lavoro.

A cura di Fieldfisher