Con la sentenza n. 3735 del 13.06.2024, il TAR Campania afferma che, in caso di stipula di un nuovo CCNL di settore, la stazione appaltante deve verificare se l’offerta economica dell’impresa individuata come possibile aggiudicataria è in grado di sostenere anche i nuovi costi.
Il fatto affrontato
La società, partecipante ad una gara d’appalto indetta dalla Regione, impugna giudizialmente la determina di aggiudicazione della gara alla concorrente classificatasi al primo posto, deducendo la necessità di sottoporre l’offerta di quest’ultima ad una rinnovata verifica per appurarne la sostenibilità economica (con riferimento al rispetto dei minimi salariali) a seguito dell’approvazione del nuovo CCNL di settore.
La sentenza
Il TAR Campania rileva, preliminarmente, che l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, ove la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste o imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice, tra le quali la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari.
Secondo i Giudici, tra queste ultime rientrano sicuramente, in ragione della loro inderogabilità e per la natura che rivestono, anche le previsioni dei CCNL.
Per il Collegio, infatti, la stipula di un nuovo CCNL di settore, per un verso, comporta la sua applicazione al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto e, per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti.
A cura di WST