Il DL 11 ottobre 2024, n. 145, il cosiddetto Decreto Immigrazione , modifica una regola da poco operante e, in particolare, dovuta al decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024.
Si tratta di questo: il predetto decreto n.19/2024 ha modificato profondamente l’art. 18 del d. lgs. n.276/2003 che, ora, prevede delle sanzioni di carattere penale per l’utilizzo illegittimo della somministrazione di lavoro, dell’appalto di opere e servizi, del distacco di personale.
Per tali fattispecie, le sanzioni sono costruite prevedendo, alternativamente, l’arresto o l’ammenda che, a sua volta, è determinata prefigurando una sanzione per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro o di somministrazione.
Nella versione dovuta al decreto di marzo scorso, il comma 5-quinquies del predetto art. 18 prevedeva che l’importo delle singole ammende non potesse comunque superare 50.000 euro ( né essere inferiore a 5000 euro) anche se il numero dei lavoratori e delle giornate interessate portavano a cifre diverse.
Il più recente decreto di ottobre porta l’importo massimo delle predette pene pecuniarie da 50.000 a 60.000 euro.
Sotto il profilo della successione di leggi, il passaggio a 60.000 euro decorre dall’undici ottobre 2024, che è la data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e di entrata in vigore del decreto n.145/2024 ( restando in vigore fino al 10 ottobre 2024 il limite dei 50.000).
In virtù delle nuove disposizioni, l' Ispettorato dovrà aggiornare le indicazioni fornite con la nota n. 1091/2024 sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni stabilite dall'articolo 29, comma 4 del D.L. PNRR-quater riguardanti il regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti prevista dal citato articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003.
Sul medesimo argomento, con specifico riguardo al regime intertemporale per l'applicazione delle sanzioni, l' Ispettorato si è pronunciato con la nota nota n. 1133/2024.
A cura di WST Law & Tax