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DL Immigrazione : Somministrazione, appalto e distacco illeciti. Incrementato il limite massimo delle sanzioni.


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Il DL 11 ottobre 2024, n. 145, il cosiddetto Decreto Immigrazione , modifica una regola da poco operante e, in particolare, dovuta al decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024.

Si tratta di questo: il predetto decreto n.19/2024 ha modificato profondamente l’art. 18 del d. lgs. n.276/2003 che, ora,   prevede delle sanzioni di carattere penale per l’utilizzo illegittimo della somministrazione di lavoro, dell’appalto di opere e servizi, del distacco di personale.

Per tali fattispecie, le sanzioni sono costruite prevedendo, alternativamente, l’arresto o l’ammenda che, a sua volta, è determinata prefigurando una sanzione per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro  o di somministrazione.

Nella versione dovuta al decreto di marzo scorso, il comma 5-quinquies del predetto art. 18 prevedeva che l’importo delle singole ammende non potesse comunque superare 50.000 euro ( né essere inferiore a 5000 euro) anche se il numero dei lavoratori e  delle giornate interessate portavano a cifre diverse.

Il più recente decreto di ottobre porta l’importo massimo delle predette pene pecuniarie da 50.000 a 60.000 euro.

Sotto il profilo della successione di leggi, il passaggio a 60.000 euro decorre dall’undici ottobre 2024, che è la data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e di entrata in vigore del decreto n.145/2024 (  restando in vigore fino al 10 ottobre 2024 il limite dei 50.000). 

In virtù delle nuove disposizioni, l' Ispettorato dovrà aggiornare le indicazioni fornite con la nota n. 1091/2024 sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni stabilite dall'articolo 29, comma 4 del D.L. PNRR-quater riguardanti il regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti prevista dal citato articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003. 

Sul medesimo argomento, con specifico riguardo al regime intertemporale per l'applicazione delle sanzioni, l' Ispettorato si è pronunciato con la nota  nota n. 1133/2024.

A cura di WST Law & Tax