Con la sentenza n. 80 del 19.06.2025, la Corte Costituzionale afferma che una legge provinciale non può derogare ai principi dettati dal Codice dei Contratti Pubblici, limitando la richiesta di indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza al solo aggiudicatario, piuttosto che a tutti i partecipanti alla gara come prescritto dalla normativa nazionale.
Il caso affrontato
Il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna l’articolo 22, comma 13, della legge della Provincia di Bolzano numero 2 del 2024, nella parte in cui prevede che la stazione appaltante richieda al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria di indicare il costo della manodopera e del personale nonché gli oneri in materia di sicurezza.
La sentenza
La Corte rileva che non può esservi contrasto con quelle norme del Codice dei Contratti Pubblici finalizzate a rafforzare gli strumenti di tutela dei lavoratori, responsabilizzare gli operatori economici e rendere più agevoli ed efficaci gli strumenti di vigilanza e controllo.
Per la sentenza, dunque, è necessario che, non solo l’aggiudicatario della gara, ma anche tutti gli altri concorrenti indichino nell’offerta, a pena di esclusione, i costi della manodopera e della sicurezza.
Secondo i Giudici, ciò è imprescindibile perché consente alla stazione appaltante di verificare con trasparenza ed ex ante, sulla base dei costi dichiarati nella stessa offerta, come gli operatori siano giunti a formulare il prezzo, evitando – nel rispetto di norme fondamentali anche di origine comunitaria – un pregiudizio sia alla concorrenza che alla tutela del lavoro.
Su tali presupposti, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, in quanto contrastante con gli artt. 108 comma 9, e 110, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici per superamento dei limiti posti alla competenza legislativa primaria della Provincia autonoma di Bolzano nella materia lavori pubblici di interesse provinciale.
A cura di WST