Con la sentenza n. 34509 del 23.10.2025, la Cassazione afferma che il commissario straordinario nominato nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi riveste la qualità di pubblico ufficiale, anche se l’attività posta in essere riguarda rapporti regolati dalla disciplina privatistica.
Il fatto affrontato
Il rappresentante sindacale, dipendente della società appaltatrice, viene ritenuto colpevole del reato di minaccia a pubblico ufficiale per aver posto in essere condotte minacciose nei confronti del commissario straordinario dell’impresa committente, a seguito della scelta di quest’ultimo di risolvere anticipatamente il contratto di appalto in essere tra le due aziende.
La sentenza
La Cassazione – confermando l’impugnata pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il commissario giudiziale nominato per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
In particolare, per quel che qui interessa, l'atto di risoluzione del contratto di appalto rappresenta l'esito di una valutazione discrezionale funzionale al risanamento dell'ente e al perseguimento di interessi generali, con evidenti finalità pubblicistiche.
Secondo i Giudici di legittimità, quindi, il comportamento minaccioso del sindacalista volto ad impedire la risoluzione del contratto – pur spinto da fini nobili quali quello di evitare licenziamenti – integra il reato di minaccia a pubblico ufficiale.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’imputato e conferma la sua colpevolezza rispetto al reato ascrittogli.
A cura di WST
