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Cassazione: non si applica la clausola sociale se il subentro è solo formale


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Con la sentenza n. 11989 del 07.05.2025, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “il perimetro della stabilità occupazionale previsto dalla clausola sociale riguarda le sole ipotesi in cui al cambio di commessa si accompagna l'effettivo inizio della prestazione oggetto della commessa medesima da parte del gestore subentrante”.

Il fatto affrontato

L’originaria committente ricorre giudizialmente nei confronti della società subentrata nell’appalto, al fine di richiederle il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento alla clausola sociale da parte di quest’ultima.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che il subentro nell’appalto non aveva avuto concreta esecuzione a causa dell’insorgenza della pandemia da COVID-19.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che la clausola sociale è diretta a tutelare i lavoratori attraverso la continuità occupazionale nel passaggio da un appaltatore a un altro.

Tuttavia, secondo i Giudici di legittimità, detta clausola può operare solo nel contesto di un reale avvio dell’attività lavorativa.

Per la sentenza, quindi, la clausola sociale non può essere attivata laddove non si sia mai verificata una condizione di effettivo cambio di appalto, bensì un subentro solo formale e potenziale, reso inattuabile da un impedimento straordinario ed imprevedibile (come, nel caso di specie, l’insorgere della pandemia).

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando la non debenza del richiesto risarcimento.

A cura di WST