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Cassazione: niente litisconsorzio necessario in caso di responsabilità solidale negli appalti


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Con l’ordinanza n. 5415 del 18.02.2022, la Cassazione afferma che la responsabilità solidale negli appalti non comporta un litisconsorzio necessario, atteso che l'art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 consente al lavoratore di rivolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori.

Il fatto affrontato

Il dirigente ricorre giudizialmente, nei confronti della società committente, al fine di ottenere il pagamento di differenze retributive in relazione al rapporto di lavoro intercorso con l’impresa appaltatrice.
Il Tribunale rigetta la predetta domanda, sul presupposto che il ricorrente non aveva evocato in giudizio il fallimento della società datrice.
La Corte d’Appello, invece, ribaltando la pronuncia di primo grado, accoglie la domanda spiegata dal lavoratore, ritenendo applicabile il regime di cui all’art. 29 del D.Lgs. 276/2003.

L’ordinanza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che l’obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, in quanto non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause.

Per la sentenza, invero, la responsabilità solidale dà luogo a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito.

Secondo i Giudici di legittimità, tale regola trova una deroga solo quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizione dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro.

Non integrandosi quest’ultima ipotesi in caso di appalto, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società e conferma la debenza delle richieste differenze retributive.

A cura di Fieldfisher