Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere n. 3522 del 3 giugno 2025, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai criteri per la valutazione di equivalenza delle tutele che la stazione appaltante o l’ente concedente sono tenuti ad effettuare in caso di indicazione in offerta di un contratto collettivo diverso da quello indicato nel bando di gara.
Se l’operatore economico nella propria offerta dichiara di applicare un diverso contratto collettivo rispetto a quello indicato nel bando di gara, la presunzione di equivalenza opera solo se tale contratto è sottoscritto dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sempre che il contratto applicato dall’operatore economico sia attinente al medesimo settore e risulti in linea con la natura giuridica dell’ impresa e la sua dimensione. In alternativa le stazioni appaltanti possono ritenere sussistente l’equivalenza quando le componenti fisse della retribuzione globale annua dei due contratti sono corrispondenti e gli scostamenti delle tutele normative sono marginali.
Il Ministero rileva , dunque, che le modalità di individuazione degli scostamenti marginali relativi alle tutele normative sono demandate ad apposite linee guida attese che dovevano essere adottate, con decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il MIT, entro il 31 marzo scorso decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore dell’ Allegato I.01 del D.Lgs. 209/2024.
Nelle more dell’adozione delle suddette linee guida, per la modalità di individuazione degli scostamenti marginali, il Ministero suggerisce di prendere a riferimento le indicazioni fornite da ANAC nella relazione illustrativa al Bando-tipo n. 1/2023, le quali richiamano a loro volta le indicazioni fornite dall’ Ispettorato con la circ. n. 2 del 28.07.2020 secondo cui è da ritenersi ammissibile uno scostamento limitato a soli due parametri delle tutele normative.
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