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Tribunale di Messina: mancato superamento del periodo di prova, quali conseguenze in caso di assegnazione a mansioni diverse?


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Con la sentenza n. 591 del 26.02.2025, il Tribunale di Messina afferma che, nell’ipotesi di recesso irrogato per mancato superamento del periodo di prova, in caso assegnazione in concreto a mansioni diverse da quelle indicate nella relativa clausola, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione della prova o, se non è possibile, al ristoro del pregiudizio sofferto.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per mancato superamento del periodo di prova.
A fondamento della predetta domanda, la medesima deduce di non essere stata adibita alla mansione per cui era stata assunta.

La sentenza

Il Tribunale di Messina rileva, preliminarmente, che non è configurabile un esito negativo della prova e un valido recesso, allorquando le modalità dell'esperimento non risultino adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova.

Per il Giudice, trattandosi di vizio funzionale del patto di prova validamente apposto non trova applicazione la disciplina del licenziamento individuale.

Secondo la sentenza deve, piuttosto, trovare applicazione lo speciale regime del recesso in periodo di prova, che prevede il diritto del lavoratore alla prosecuzione dell'esperimento, ove possibile, ovvero al ristoro del pregiudizio sofferto.

Su tali presupposti, il Tribunale di Messina accoglie il ricorso della dipendente.

A cura di WST