Con la sentenza n. 857 del 04.02.2026, il Tribunale di Lecce afferma che non sono lesive del diritto di precedenza del lavoratore a termine, le assunzioni a tempo indeterminato effettuate prima della manifestazione di interesse scritta di detto dipendente a veder trasformato il proprio rapporto.
Il fatto affrontato
La lavoratrice, assunta a tempo determinato, ricorre giudizialmente al fine di veder accertata la sussistenza del suo diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato con conseguente stabilizzazione del rapporto.
La sentenza
Il Tribunale di Lecce rileva, preliminarmente, che il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato sorge solo nel momento in cui il lavoratore a termine abbia manifestato per iscritto al datore la propria volontà in tal senso.
Detta manifestazione, continua la sentenza, può essere effettuata anche in costanza del rapporto di lavoro e prima della scadenza del termine apposto, purché siano trascorsi almeno sei mesi.
Secondo il Giudice, in mancanza di tale manifestazione di interesse del dipendente o nelle more della stessa, il datore può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere.
Rinvenendo tale ultima circostanza nel caso di specie, il Tribunale rigetta il ricorso della dipendente.
A cura di WST
