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Consiglio di Stato: nell’impugnazione del bando non è necessario integrare il contraddittorio con gli idonei


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Con la sentenza n. 4984 del 19.05.2023, il Consiglio di Stato afferma il seguente principio di diritto: “Non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati collocati in graduatoria non in posizione di vincitori (c.d. idonei) qualora non vi sia prova che l'Amministrazione che ha bandito il concorso intenda utilizzare ulteriormente la graduatoria in questione mediante scorrimenti, anziché procedere all'indizione di nuovi concorsi per le coperture dei posti che via via si rendessero necessarie”.

Il fatto affrontato

Il partecipante ad un concorso impugna giudizialmente il bando redatto dall’Università per aver richiesto, ai fini delle posizioni da coprire, il possesso di un titolo di studio ulteriore rispetto a quello previsto dal Regolamento d’Ateneo.
Nel costituirsi in giudizio, l’Università deduce - tra le altre cose - l’inammissibilità dell’avversa domanda per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati risultati idonei in graduatoria, avendo anche questi un interesse qualificato alla conservazione degli atti impugnati.

La sentenza

Il Consiglio di Stato afferma, preliminarmente, che non risulta necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati collocati in graduatoria non in posizione di vincitori (c.d. idonei).

Per la sentenza, una tale necessità è, infatti, ravvisabile solo laddove la PA riuscisse a fornire prova della propria volontà di utilizzare ulteriormente la graduatoria in questione mediante scorrimenti, anziché procedere all' indizione di nuovi concorsi.

Prova questa che, nel caso di specie, a detta del Collegio non è stata fornita, anche alla luce del fatto che l'Università ha provveduto ad apportare delle modifiche dei requisiti di ammissione ai concorsi.

Su tali presupposti, il Consiglio di Stato rigetta l’appello proposto dall’Università.

A cura di Fieldfisher