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Cassazione: reintegrato il lavoratore licenziato per mancato superamento di un patto di prova nullo


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Con la sentenza n. 24201 del 29.08.2025, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “Il mancato superamento di una prova che non esiste è … una chiara ipotesi di insussistenza del fatto materiale, perché manca l'esistenza del fatto posto a fondamento della ragione giustificatrice e, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale … (n.d.r. n. 128/2024), la tutela in tale ipotesi applicabile non potrà che essere quella della reintegrazione cd. attenuata …”.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per mancato superamento del periodo di prova.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, dichiarando la nullità del patto e la reintegra del ricorrente nel proprio posto di lavoro.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva che, in caso di nullità del patto di prova, la cessazione unilaterale del rapporto di lavoro per mancato superamento della prova stessa, da un lato, non costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento e, dall’altro lato, non si sottrae alla disciplina limitativa dei licenziamenti.

Secondo i Giudici di legittimità, il recesso disposto per il mancato superamento di un patto di prova geneticamente nullo integra una ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto.

Per la sentenza, ne consegue che, in tali ipotesi, al lavoratore deve essere riconosciuta la tutela reintegratoria.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando l’illegittimità del licenziamento dalla stessa irrogato.

A cura di WST