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Cassazione: l’offerta di assunzione tardiva non ristora per l’abuso dei contratti a termine


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Con la sentenza n. 27882 del 03.10.2023, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “In tema di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva offerta di immissione in ruolo del lavoratore, che intervenga solo dopo che questo è stato assunto a tempo indeterminato da altra pubblica amministrazione e senza alcuna connessione con la successione dei contratti a termine, non è idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito e, pertanto, non esclude il diritto del lavoratore al risarcimento per equivalente pecuniario, nei termini in cui esso è riconosciuto dall’ordinamento”.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente al fine di richiedere il risarcimento del danno per abuso dei contratti a termine da parte del Comune ex datore di lavoro.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo satisfattiva, a fini risarcitori, l’offerta di assunzione a tempo indeterminato avanzata dal Comune in corso di causa e rifiutata dalla ricorrente in quanto già impiegata presso una diversa amministrazione.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva preliminarmente che, nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore ha diritto al risarcimento, in misura forfettizzata tra un minimo e un massimo, in caso di abuso dei contratti a termine.

Secondo i Giudici di legittimità, detto risarcimento non spetta laddove il medesimo lavoratore venga, poi, stabilizzato dalla stessa amministrazione che aveva abusato dell’istituto del contratto a tempo determinato.

Per la sentenza, tuttavia, condicio sine qua non per riconoscerle efficacia sanante è che l’immissione in ruolo provenga dal medesimo ente che ha commesso l’abuso.

Non rivenendo quest’ultima situazione nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso della PA e condanna la stessa al pagamento del risarcimento del danno in favore della ex dipendente.

A cura di Fieldfisher