Con la sentenza n. 19348 del 15.07.2024, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “A norma dell'art. comma 4-quater e 4-sexies D.Lgs. 368/2001, nel testo applicabile ratione temporis, il lavoratore che abbia prestato un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare, manifestando in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro un anno dalla cessazione del rapporto (e quindi anche nel corso della sua vigenza), il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal medesimo entro i successivi dodici mesi dal momento di tale esercizio”.
Il fatto affrontato
La dipendente ricorre giudizialmente al fine di chiedere la declaratoria di illegittimità del termine apposto al suo contratto di lavoro e, comunque, l’accertamento del suo diritto alla precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato operate dalla Cooperativa datrice.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo, da un lato, non esercitabile l’esercizio del diritto di precedenza in costanza del rapporto di lavoro e, dall’altro lato, non provate le assunzioni poste in essere da parte datoriale dopo la cessazione del contratto con la ricorrente.
La sentenza
La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva preliminarmente che il dipendente che abbia svolto un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, ha facoltà di esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore entro i successivi dodici mesi.
Secondo i Giudici di legittimità, a livello procedimentale, il lavoratore che vuole esercitare detto diritto deve manifestare una volontà in tal senso, sia pure senza necessità del ricorso a formule sacramentali, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto.
Per la sentenza, quindi, il lavoratore interessato può esercitare il diritto di precedenza anche in costanza del rapporto, non essendo prevista dal legislatore alcuna data di inizio di decorrenza del termine entro cui manifestare detto interesse.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della dipendente, affermando il suo diritto alla precedenza nell’essere assunta dalla Cooperativa datrice.
A cura di WST