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Cassazione: il patto di prova può essere sottoscritto dopo l’inizio del rapporto?


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Con l’ordinanza n. 8849 del 23.04.2025, la Cassazione afferma che, laddove il patto di prova non sia presente al momento dell'inizio del rapporto di lavoro, lo stesso deve intendersi costituito ab origine come contratto a tempo indeterminato, a nulla rilevando la successiva sottoscrizione della prova.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente la cessazione del rapporto di lavoro, deducendo che le intervenute dimissioni dovevano intendersi inefficaci in quanto non rassegnate con modalità telematiche.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo valide le dimissioni così rassegnate, in quanto date dal ricorrente al termine del periodo di prova.
Avverso la pronuncia, il dipendente ricorre per cassazione, deducendo – tra le altre cose – la nullità del patto di prova in quanto non inserito nel contratto di assunzione.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che per il patto di assunzione in prova è richiesta la forma scritta ad substantiam.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che la mancanza di tale essenziale requisito di forma comporta la nullità assoluta del patto di prova.

A tal fine, continua la sentenza, occorre rilevare che il patto di prova deve sussistere sin dall'inizio del rapporto di lavoro, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, potendo ammettersi solo la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione del contratto.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore, affermando che – a fronte della nullità dal patto – il contratto doveva intendersi costituito ab origine come contratto a tempo indeterminato.

A cura di WST