Previdenza complementare, se cambia la qualifica o il CCNL cambia anche il fondo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato le FAQ pubblicate sul Portale della previdenza complementare, fornendo chiarimenti sulla destinazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) nei casi in cui il lavoratore, in costanza di rapporto, acquisisca una nuova qualifica o perda i requisiti di iscrizione al fondo pensione negoziale a seguito del cambio di contratto collettivo applicato in azienda.

Il caso pratico

Nelle FAQ si fa specifico riferimento al caso di un dipendente già iscritto a un fondo pensione negoziale con conferimento del TFR che, senza soluzione di continuità, viene nominato dirigente. In tale ipotesi, qualora il contratto collettivo applicabile ai dirigenti individui un diverso fondo pensione di categoria, il Ministero chiarisce che opera il meccanismo di adesione automatica al nuovo fondo collettivo anche in assenza di una nuova assunzione.

Resta ferma la possibilità per il lavoratore di rinunciare all’adesione automatica esprimendo una scelta esplicita a favore di una forma pensionistica di suo gradimento alla quale destinare il TFR maturando; tale scelta deve essere esercitata entro il termine di 60 giorni.

Effetti del riscatto della posizione

Diversamente, il meccanismo di adesione automatica non trova applicazione nell’ipotesi in cui l’aderente richieda il riscatto integrale della posizione individuale maturata presso il precedente fondo pensione. In questo caso il TFR maturando resta accantonato presso il datore di lavoro, oppure confluisce al Fondo di Tesoreria INPS per le aziende tenute al relativo versamento, salvo che il lavoratore manifesti una diversa scelta esplicita a favore di un’altra forma di previdenza complementare.

Cambio del CCNL

Le medesime regole si applicano anche nell’ipotesi di cambio del contratto collettivo applicato dall’azienda, qualora ciò comporti la perdita dei requisiti di iscrizione al precedente fondo pensione negoziale e l’individuazione di un diverso fondo collettivo di riferimento.

Cosa fare ?

Alla luce dei nuovi chiarimenti ministeriali, ogni evento che comporti una modifica dell’inquadramento o del CCNL applicato impone al datore di lavoro una nuova verifica della posizione pensionistica e l’eventuale reiterazione degli obblighi informativi a suo carico. Il lavoratore, ove lo ritenga opportuno, potrà rendere una nuova dichiarazione entro il termine di 60 giorni, decorso il quale scatterà il meccanismo di adesione automatica per perdita dei requisiti di iscrizione. Le informazioni fornite dal lavoratore permettono quindi al datore di lavoro di verificare se, in caso di mancata scelta, debba attivarsi l’adesione automatica e di gestire correttamente i successivi versamenti.

 

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