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INPS - Circ. n. 66 del 20.05.2024 : Contratti di solidarietà - istruzioni aggiornate per la fruizione dello sgravio contributivo


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Con la circ. n. 66 del 20.05.2024 , l' INPS ha aggiornato le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro, sono state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996., a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2022.

Per l’anno 2022 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che hanno stipulato al 30 novembre 2022 un contratto di solidarietà ai sensi del decreto legislativo n. 148/2015, nonché le imprese che avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro e deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dall'abbattimento dell'orario di lavoro rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell'arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio. 

Fonte: INPS