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INPS – Mess. n. 689 del 20.02.2019 : Prestazioni assistenziali e previdenziali per irreperibili e senza fissa dimora.


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Con il mess. n. 689 del 20.02.2019, l’INPS fornisce istruzioni operative utili alla gestione delle domande e dei pagamenti di prestazioni assistenziali, previdenziali e a sostegno del reddito destinate a soggetti “ irreperibili “ e “ senza fissa dimora “.

Al termine di un iter amministrativo, i Comuni possono produrre una dichiarazione di irreperibilità che comporta, per il soggetto interessato dal provvedimento, la cancellazione dall’anagrafe comunale e, a seguire, la perdita di tutta una serie di diritti civili, quali il diritto al voto, l’impossibilità di ottenere certificazioni anagrafiche, nonché la perdita dell’assistenza sanitaria.

Con il mess. n. 689 del 20.02.2019, l’INPS distingue le prestazioni previdenziali ( NASpi ; DIS-COLL e ammortizzatori sociali), che normalmente non prevedono tra i requisiti di accesso quello della residenza, e le prestazioni assistenziali ( Bonus asili nido ; Assegno di natalità ), generalmente erogate solo ai soggetti residenti nel territorio nazionale.

L’INPS precisa che la residenza non costituisce requisito di accesso ai fini del riconoscimento delle prestazioni previdenziali, essendo possibile per il richiedente indicare alternativamente la residenza e/o il domicilio. Questo in sostanza viene confermato tanto per le prestazioni soggette a condizionalità, come NASpi e DIS-COLL ( si veda ANPAL – Nota n. 9616 del 30.07.2018 e ANPAL – Circ. n. 4 del 29.08.2018), quanto per quelle non soggette a condizionalità. L’unica eccezione è costituita dall’assegno di maternità per i lavoratori atipici e discontinui ( cd. assegno di maternità dello Stato), per il quale la residenza costituisce un requisito di accesso che deve sussistere al momento della nascita o dell’adozione/affidamento.

Fonte: INPS – Mess. n. 689 del 20.02.2019