Il tasso di interesse applicato in caso di regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, scende di 4 punti percentuali passando dall’ 8,15 al 4,15 per cento. Sono gli effetti delle modifiche apportate dall’ ultimo Decreto fiscale, art. 14, comma 1, del DL 38/2026, all’ art. 13, comma 1, del DL 402/1981, convertito dalla Legge 537/1981, in materia di regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e dei relativi accessori.
A partire dal 28 marzo, la disposizione riduce da 6 a 2 punti percentuali la maggiorazione da applicare al tasso ufficiale di riferimento (TUR), determinato dalla Banca Centrale Europea per la determinazione degli interessi dovuti in caso di dilazione o differimento contributivo in misura pari al 2,15 a partire dal 11 giugno 2025.
La modifica normativa determina un dimezzamento del tasso di interesse mirando a favorire l’adempimento collaborativo e spontaneo degli obblighi contributivi da parte dei datori di lavoro. Le stime del MEF prevedono che la misura possa incidere positivamente anche sulle entrate con il possibile recupero di circa 1.700 istanze attualmente a rischio revoca. Secondo i dati INPS, nel biennio 2023-2024 sono stati emessi circa 65.000 piani di differimento l’anno, con un importo medio di 21.000 euro e una durata di 24 mesi; di questi, ben il 35% è potenzialmente soggetto a revoca.
Le istruzioni INPS – Sebbene il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) abbia illustrato le linee guida generali del decreto, i dettagli operativi sulla riduzione degli interessi contributivi sono stati formalizzati dall’INPS con la Circolare n. 39/2026. L’Ente previdenziale ha chiarito che il tasso ridotto si applica esclusivamente alle istanze di rateizzazione presentate a decorrere dal 28 marzo 2026. I piani di ammortamento già notificati o definiti prima di tale data rimangono invariati e continueranno, quindi, a seguire il tasso di interesse in vigore al momento della loro approvazione; per quanto riguarda, invece, il differimento del termine di versamento dei contributi, la riduzione si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2026.
Cosa cambia sul piano operativo – Fino al 27 marzo 2026, il sistema sanzionatorio previdenziale italiano presentava un disallineamento. Il datore di lavoro che si trovava in una condizione di momentanea difficoltà finanziaria e sceglieva di regolarizzare spontaneamente la propria posizione richiedendo una dilazione dei contributi, finiva per affrontare costi superiori rispetto a chi attendeva passivamente la contestazione dell’ente. In quel contesto, la regolarizzazione spontanea veniva di fatto penalizzata, poiché l’interesse di dilazione e differimento era fissato all’8,15% annuo, derivante da un TUR al 2,15% con una maggiorazione di 6 punti, mentre la sanzione civile per il ritardato versamento si attestava a una soglia inferiore, pari al 7,65% annuo.
Questa incongruenza è stata superata grazie all’intervento legislativo dell’articolo 14, comma 1, del Decreto Legge 38/2026. La nuova norma ha introdotto una riduzione degli oneri che inverte la logica in favore di chi si attiva tempestivamente per rateizzare il proprio debito contributivo sostenendo così un costo minore rispetto a chi subisce la mora per omesso versamento. Tale modifica non solo restituisce coerenza ed equità al quadro normativo delle sanzioni civili, ma stabilisce un chiaro incentivo economico per le imprese, incoraggiandole a gestire in modo trasparente e preventivo le proprie esposizioni debitorie nei confronti dell’INPS.


