Nessun esodato per l’aumento dei requisiti di accesso alla pensione. Per tutelare i lavoratori che hanno abbandonato il lavoro avvalendosi di strumenti di accompagnamento alla pensione o incentivi all’esodo e che, a causa dell’incremento dei requisiti pensionistici previsto dalla Legge di bilancio 2026, rischiano di trovarsi senza assegno ponte e pensione, l’ INPS ha corretto il proprio consolidato orientamento garantendo il prolungamento delle prestazioni. Frutto del lavoro congiunto tra Ministero del Lavoro e INPS, la circolare n. 41/2026 chiarisce che gli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà, le isopensioni e le indennità di espansione potranno essere prorogati oltre i limiti di durata, fissati rispettivamente in 4, 5 o 7 anni, fino al raggiungimento della nuova data di decorrenza della pensione.
Tale possibilità risponde all’esigenza di non penalizzare i lavoratori che, per effetto dell’incremento dei requisiti pensionistici non avrebbero raggiunto la nuova decorrenza della pensione al termine del periodo di esodo. Nonostante l’impatto circoscritto nel tempo, questa misura rappresenta un importante intervento per chi ha già pianificato il ritiro dal lavoro. La circolare INPS offre una soluzione tecnica e interpretativa, che evita il rischio di nuovi “esodati” senza alterare il quadro normativo generale.
Aspettativa di vita e requisiti pensionistici – La questione nasce dall’adeguamento dei requisiti pensionistici previsto dalla Legge di Bilancio 2026, con un incremento di una mensilità per il requisito anagrafico e l’ulteriore innalzamento di due mensilità dal 1° gennaio 2028. Con il recente messaggio n. 558/2026 l’ INPS aveva precisato che, in linea con i precedenti orientamenti applicativi, qualora fosse stato rilevato un superamento dei limiti di durata massima delle diverse misure di accompagnamento alla pensione a seguito degli adeguamenti, le Strutture territoriali INPS avrebbero dovuto comunicare ai datori di lavoro il rigetto delle istanze con rischi anche per gli scivoli pensionistici già in corso.
Sciolto il nodo esodati – La circolare scioglie il nodo con una scelta netta: le prestazioni di accompagnamento potranno essere prolungate oltre i limiti massimi previsti (4, 5 o 7 anni, a seconda dello strumento), quando necessario per coprire l’aumento dei requisiti. Una decisione che l’INPS motiva con un’interpretazione evolutiva della normativa speciale, maturata dopo il confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Isopensione e contratti di espansione – In considerazione del tenore letterale delle norme , che prevedono l’impegno del datore di lavoro a corrispondere ai lavoratori una prestazione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, l’Inps fa sapere che continuerà a corrispondere le indennità connesse a isopensione o contratti di espansione fino alla prima decorrenza utile della pensione, ancorché questa si collochi oltre il periodo ordinario di durata massima, fermo restando il versamento della provvista e della contribuzione correlata da parte del datore di lavoro.
Nel caso di domande presentate dai datori di lavoro in relazione a lavoratori che hanno già risolto il rapporto di lavoro entro il 31 gennaio 2026, e che risultassero pregiudicati per l’applicazione dei nuovi requisiti, l’ INPS procederà comunque con l’accoglimento nonostante il superamento dei limiti di durata massima della prestazione. Su richiesta dei datori di lavoro, sentito il lavoratore, verranno invece riesaminate le domande eventualmente respinte sulla base delle istruzioni fornite dal mess. n. 558/2026.
Assegni straordinari – Per quanto riguarda i Fondi di solidarietà bilaterale per il personale del credito e del credito cooperativo, i rispettivi Comitati amministratori possono valutare l’opportunità di deliberare il prolungamento della durata dell’assegno straordinario, seguendo l’analoga previsione già contenuta nel decreto istitutivo del Fondo intersettoriale per le imprese assicuratrici e le società di assistenza, che prevede espressamente la proroga dell’erogazione oltre il limite dei sessanta mesi e fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici.
Solo allora, l’ INPS procederà con l’accoglimento e riesame delle istanze, su richiesta dei datori di lavoro una volta sentito il lavoratore.
Gestioni pubbliche – Lo stesso principio trova applicazione allo slittamento della finestra mobile per i lavoratori destinatari delle prestazioni di accompagnamento alla pensione iscritti alla CPDEL, CPI, CPS e CPUG.
La legge n. 213/2023 ha allungato dal 1° gennaio 2025 il meccanismo di differimento della liquidazione per i soggetti che accedono alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) non in regime di cumulo dei periodi assicurativi. Dai tre mesi originari la finestra è stata ampliata a quattro mesi per i requisiti maturati nel 2025; cinque mesi se i requisiti sono maturati nel 2026; sette mesi se raggiunti entro il 2027 e nove mesi dal 2028 in poi.
Anche in questo caso, l’ INPS procederà con il prolungamento degli assegni di solidarietà, isopensione e indennità di espansione sino all’apertura della nuova finestra mobile oltre il periodo massimo di permanenza nell’esodo.


