L’esenzione IRPEF per le vittime del dovere e i loro familiari non è più limitata alla sola “pensione privilegiata” legata all’evento che ha conferito lo status, ma si estende a tutti i trattamenti pensionistici percepiti dal beneficiario. Con la circolare n. 51/2026, l’ INPS si adegua all’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità con l’ordinanza n. 4873/2025 e la sentenza n. 15121/2024, in linea con la risoluzione n. 68/2025 dell’ Agenzia delle Entrate
Vittime del dovere sono i magistrati, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria), i Vigili del Fuoco e i militari delle Forze Armate che hanno subito lesioni o la morte nell’esercizio delle proprie funzioni. A queste figure si aggiunge la categoria dei cd. “ equiparati alle vittime del dovere “, ossia coloro che hanno contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali derivanti da causa di servizio.
Per queste categorie, a partire dall’anno di imposta 2026, tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni presso assicurazioni obbligatorie erogati a vittime del dovere; soggetti equiparati e familiari superstiti saranno esentati dall’IRPEF e dalle addizionali regionali e comunali.
Per chi ha pagato le tasse sulle pensioni negli anni precedenti al 2026 pur avendo diritto all’esenzione totale secondo i nuovi criteri, la strada è quella del rimborso diretto. Gli interessati dovranno presentare istanza all’Agenzia delle Entrate seguendo le procedure ordinarie.
Per l’anno in corso, l’Istituto applicherà l’esenzione dal primo rateo utile, provvedendo al rimborso delle ritenute già effettuate a partire da gennaio 2026.

