Emergenza caldo: Nuove indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del lavoro.

Il caldo rovente che sta colpendo l’Europa e l’Italia in queste settimane ha conseguenze dirette anche sull’attività di alcune categorie di lavoratori, come quelli della logistica. Le varie Regioni hanno emanato ordinanze ad hoc con regole per tutelare le persone più a rischio e anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diramato la nota n.  5484/2026 con la quale fornisce indicazioni operative stringenti sui pericoli legati allo stress termico ambientale e sulle operazioni di controllo.

Il documento si inserisce nel quadro delle precedenti note ispettive in materia e richiama anche le disposizioni del D.M. n. 95/2025, relativo al Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.

Il punto centrale è il superamento di una gestione emergenziale del rischio caldo: l’aumento della frequenza e dell’intensità dei fenomeni climatici estremi impone infatti ormai una pianificazione aziendale sistematica e strutturata. Il rischio da stress termico ambientale deve quindi essere oggetto di specifica valutazione ai sensi del D.lgs. 81/2008.

La nota indica agli ispettori di prestare particolare attenzione, durante gli accessi nel periodo estivo, ai settori nei quali il rischio da calore può risultare più rilevante: edilizia, agricoltura, logistica, lavori stradali e rider. In questi ambiti dovrà essere considerato prioritario l’accertamento delle misure adottate per prevenire i danni da calore e insolazione.

Per datori di lavoro, RSPP, RSL, preposti e medici competenti il messaggio è chiaro: non basta prendere atto delle alte temperature. Occorre valutare il rischio, organizzare il lavoro in modo coerente con le condizioni climatiche e predisporre misure effettive a tutela dei lavoratori più esposti.

Nella nota l’ Ispettorato del Lavoro fa presente che l’attività ispettiva sarà concentrata sulla verifica dell’integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi con il rischio specifico da calore e con adeguate misure di mitigazione. Gli ispettori dovranno poi accertare l’eventuale rimodulazione degli orari di lavoro, ad esempio con anticipazione del turno all’alba o sospensione delle attività nelle ore centrali, indicate dalla nota nella fascia 12:00-16:00.

Tra le misure da controllare rientrano anche la concessione effettiva di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate, la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose, la disponibilità di acqua fresca nei cantieri o nei campi e l’uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti. L’INL richiama inoltre la necessità di informare e formare lavoratori e preposti sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso.

Un altro punto operativo riguarda la sorveglianza sanitaria mirata. Gli ispettori dovranno accertare il coinvolgimento del medico competente nell’individuazione di eventuali prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati “fragili” o comunque più esposti agli effetti del caldo.

La nota richiama anche il coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, RLS o RLST, verificando che siano stati consultati nell’ambito della valutazione dei rischi. Questo passaggio è importante perché il rischio da calore non riguarda solo la disponibilità di dispositivi o acqua, ma l’organizzazione complessiva del lavoro, delle pause, dei turni e delle attività più gravose.

L’ INL richiama espressamente quanto già chiarito con la nota n. 5056/2023: il datore di lavoro, nell’ambito degli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008, deve valutare l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, compresa la sospensione temporanea delle attività lavorative quando le condizioni climatiche determinano un rischio non accettabile per salute e sicurezza. Analogo obbligo di intervento grava anche sul preposto, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 81/2008, quando durante l’attività di vigilanza emergano condizioni di pericolo.

Nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo, o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, le aziende possono richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria con la causale “eventi meteo”.

Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.

La nota INL invita anche a promuovere l’utilizzo degli strumenti previsionali e di allerta istituzionali, tra cui quelli messi a disposizione dal progetto Worklimate. Per datori di lavoro e responsabili della sicurezza, questi strumenti sono utili per programmare in anticipo le attività, riorganizzare i turni, individuare le giornate a maggiore criticità e documentare le valutazioni effettuate.

Per quanto concerne l’utilizzo di ammortizzatori sociali con specifico riferimento al  settore edile, lapideo e delle escavazioni, dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, è in vigore la disciplina derogatoria prevista dal DL 26 giugno 2026, n. 107 (cd. DL Infrastrutture & PNRR).In ogni caso, la ripresa delle lavorazioni dovrà poi essere subordinata all’adozione delle misure necessarie per evitare o ridurre il rischio ( istruzioni INPS con il  messaggio n. 2418/2026 ).

Al quadro nazionale si aggiunge poi un variegato mosaico di ordinanze regionali e regolamenti comunali che richiede un attento monitoraggio soprattutto per le aziende che operano su più territori. Ad oggi sono 18 le Regioni che hanno adottato un’ordinanza che vieta il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00. Il meccanismo è identico nella struttura ma diverge su vigenza e settori coperti. Solo la Provincia autonoma di Trento e la Valle d’Aosta si distinguono per il percorso alternativo delle Linee di indirizzo provinciali concertate con le parti sociali o per il monitoraggio sanitario eccezionale.  Il coordinamento con i regolamenti comunali resta un profilo non uniformato a livello regionale e va verificato caso per caso presso ogni Comune interessato.

Emblematico il caso dei rider e della logistica, dove convivono tre modelli. Lazio, Piemonte, Sicilia e Puglia estendono il divieto orario anche alle consegne urbane con velocipedi o mezzi a due ruote. Emilia-Romagna e Marche non fermano l’attività ma impongono obblighi organizzativi alle piattaforme: il rischio calore deve entrare nei parametri di calcolo di tempi e distanze di consegna – l’Emilia-Romagna arriva a imporre l’intervento sull’algoritmo – senza penalizzazioni retributive o reputazionali per gli operatori. Nella maggior parte delle altre Regioni, invece, il comparto semplicemente non è menzionato: lo stesso rider è fermo nelle ore centrali a Roma, Torino, Palermo e Bari, lavora con tutele organizzative a Bologna e Ancona, e non è contemplato a Milano o Napoli.

Di seguito l’elenco completo dei provvedimenti adottati per l’estate 2026. Cliccando su ciascuna Regione è possibile scaricare il testo integrale in formato PDF.

  • Abruzzo – Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 9 giugno 2026 (in vigore fino al 31 agosto)
  • Basilicata – Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 15 giugno 2026 (fino al 15 settembre)
  • Calabria – Ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 10 giugno 2026 (fino al 30 settembre)
  • Campania – Ordinanza del Presidente n. 1 del 17 giugno 2026 (efficace dal 21 giugno, fino al 31 agosto)
  • Emilia-Romagna – Ordinanza del Presidente n. 72 del 3 giugno 2026 (fino al 15 settembre)
  • Friuli Venezia Giulia – Ordinanza n. 1/2026/SAL del 15 giugno 2026 (fino al 15 settembre)
  • Lazio – Ordinanza del Presidente della Regione n. Z00001 del 22 maggio 2026 (fino al 15 settembre)
  • Liguria – Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 28 maggio 2026 (fino al 31 agosto)
  • Lombardia – Ordinanza del Presidente n. 484 del 9 giugno 2026 (fino al 23 settembre)
  • Marche – Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 22 giugno 2026 (fino al 31 agosto, prorogabile)
  • Molise – Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 19 giugno 2026 (fino al 15 settembre)
  • Piemonte – Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, atto n. 1/2026/XII del 29 maggio 2026 (fino al 31 agosto)
  • Puglia – Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 321 del 29 maggio 2026 (fino al 15 settembre)
  • Sardegna – Ordinanza del Presidente n. 3 del 17 giugno 2026 (fino al 31 agosto)
  • Sicilia – Ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 12 giugno 2026 (fino al 31 agosto)
  • Toscana – Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 2 del 28 maggio 2026 (fino al 31 agosto)
  • Umbria – Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 2 del 27 maggio 2026 (fino al 15 settembre)
  • Veneto – Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 58 del 16 giugno 2026 (fino al 31 agosto; estesa ad altre categorie di lavoratori con provvedimento del 1° luglio)
  • Provincia autonoma di Trento – Linee di indirizzo provinciali per la gestione dei rischi da esposizione al calore (giugno 2026): nessun divieto orario, prevenzione affidata alla valutazione dei rischi e alla CIGO per eventi di calore
  • Valle d’Aosta – Piano regionale per le ondate di calore: tutela socio-sanitaria della popolazione fragile, nessun provvedimento specifico sul lavoro

Nonostante le tutele a geometria variabile, il modello Worklimate — promosso da INAIL e INL — rappresenta un punto di riferimento comune.

Come sottolineato dallo stesso Ispettorato, sarebbe auspicabile il definitivo superamento della logica emergenziale annuale in favore di una disciplina ordinaria e uniforme del rischio climatico, così da consentire alle imprese operanti su più Regioni di adottare procedure uniche, che integrino il divieto orario e gli strumenti di sostegno al reddito (CIGO e CISOA per eventi meteo) con obblighi organizzativi permanenti nella valutazione dei rischi.

 

Torna in alto