La Corte costituzionale, con la sentenza n. 29 del 13.03.2026, ha risolto favorevolmente alla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) la questione di costituzionalità prospetta dalla Corte d’appello di Roma che, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione ha messo in dubbio la legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 417, della legge n. 147 del 2013 «nella parte in cui prescrive che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa previste da tale disposizione siano versate annualmente dalla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato».
La Corte costituzionale ha accolto la questione, dichiarando l’illegittimità della predetta disposizione nella parte in cui prevede, a decorrere dall’anno 2014, il riversamento forfettario dei risparmi di spesa a favore del bilancio dello Stato da parte GIPAG.
A tale conclusione, la Corte è fra l’altro pervenuta sulla base della seguenti considerazioni:
-risulta contrario al principio di ragionevolezza il bilanciamento operato tra gli interessi in gioco, che sancisce il sacrificio dell’interesse della Cassa a che i risparmi siano mantenuti per l’impiego nella missione istituzionale di gestire ed assicurare nel tempo le prestazioni previdenziali agli associati rispetto a un generico interesse dello Stato ad arricchire, in modo peraltro marginale, le proprie dotazioni di entrata;
-il descritto “prelievo dei risparmi” lede sia gli interessi degli iscritti garantiti dall’art. 38, secondo comma, Cost. Il riversamento forfettario decurta i proventi dell’ente, alimentati eminentemente attraverso i contributi degli iscritti, i quali costituiscono la provvista per le prestazioni previdenziali e assistenziali;
-il versamento forfettario contrasta con il principio di buon andamento cui l’ente previdenziale è soggetto. Difatti, il d.lgs. n. 509 del 1994 implica che le spese di gestione siano ispirate alla logica del massimo contenimento e della massima efficienza, così da non incidere negativamente sui mezzi necessari per le prestazioni agli associati. Il dirottamente di risorse verso lo Stato dà luogo a uno sbilanciamento dei conti, riducendo le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni.
La decisione della Corte, che peraltro si rifà ampiamente alla precedente sentenza n. 7/2017 riguardante la Cassa dei commercialisti, rende così attuale la reintegrazione del patrimonio della Cassa ( Autonomia delle casse previdenziali : il non condivisibile orientamento ministeriale alla luce della Corte Costituzionale n. 7/2017 )


