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Cassazione: iscrizione ipotecaria e prescrizione dei contributi INPS


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Con l’ordinanza n. 18305 del 03.09.2020, la Cassazione afferma che l'iscrizione dell'ipoteca non è idonea ad interrompere la prescrizione degli obblighi contributivi, quando la riscossione sia affidata al soggetto competente per legge al recupero, in ragione della natura amministrativa della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito.

Il fatto affrontato

L' INPS ricorre giudizialmente nei confronti dell’Agente della Riscossione – cui aveva affidato il recupero di alcune somme dovute a titolo di contribuzione omessa – a fronte dell’intervenuta prescrizione di dette somme, che non risultava interrotta avendo l’Ente riscossore notificato al debitore soltanto un'iscrizione ipotecaria.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che l'effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione è da ricollegare esclusivamente alla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio (di cognizione, conservativo od esecutivo che sia).

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, non produce tale effetto l'iscrizione ipotecaria che, non solo non è l’atto introduttivo del giudizio esecutivo, ma non può nemmeno definirsi atto dell'esecuzione.

Per la sentenza, tuttavia, l’iscrizione ipotecaria può comunque costituire atto interruttivo con effetti istantanei, ma soltanto qualora abbia le caratteristiche dell'atto di costituzione in mora e, cioè, se integri una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore.

A cura di Fieldfisher