Con l'ordinanza n. 7019 del 16.03.2025, la Cassazione afferma che il principio di automaticità delle prestazioni non vale nei confronti dei soggetti iscritti alla gestione separata, essendo gli stessi i soggetti passivi dell’obbligazione contributiva.
Il fatto affrontato
Il lavoratore, collaboratore a progetto iscritto alla gestione separata, ricorre giudizialmente nei confronti dell’INPS al fine di veder accertato il suo diritto alla regolarizzazione contributiva per il lavoro effettuato.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che il ricorrente poteva beneficiare dell'applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c.
L'ordinanza
La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata.
Secondo i Giudici di legittimità, infatti, detti soggetti sono personalmente obbligati alla contribuzione ed è irrilevante che parte dei versamenti (pari a due terzi) siano posti a carico dei committenti, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non cambia i soggetti passivi dell'obbligazione contributiva.
Per la sentenza, quindi, qualora il committente abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti, il collaboratore ha la facoltà di dichiarare all'INPS di assumere in proprio il relativo debito, salvo rivalersi nei confronti di costui per il risarcimento dei danni.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS, rigettando l’iniziale domanda del lavoratore iscritto alla gestione separata.
A cura di WST