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Cassazione: nella scissione, società solidalmente responsabili per i debiti contributivi


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Con l’ordinanza n. 17188 del 21.06.2024, la Cassazione afferma che le società partecipanti alla scissione rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni relative ai crediti per contributi e premi dovuti agli enti previdenziali già gravanti sulla società scissa e relative a periodi di imposta antecedenti alla scissione.

Il fatto affrontato

La Società impugna giudizialmente le cartelle esattoriali con cui le viene intimato il pagamento di contributi e premi rimasti inadempiuti dall’azienda da cui era derivata per scissione.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, ritenendo che l’esecuzione intrapresa nei confronti dell’impresa ricorrente dovesse restare contenuta nel limite del patrimonio netto conferitole.

L’ordinanza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che i premi e i contributi previdenziali – avendo natura pubblicistica e origine legale, in quanto prestazioni patrimoniali imposte per legge – sono equiparabili alle obbligazioni tributarie.

Per la sentenza, pertanto, anche per i contributi, così come per le imposte, si applica una deroga alla disciplina generale prevista dall’articolo 2506 quater, comma terzo, c.c.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che le società che partecipano alla scissione rispondono nei confronti degli enti previdenziali, non entro i limiti del patrimonio netto assegnato o residuo, ma senza limiti ed in solido rispetto alle obbligazioni, relative a periodi d’imposta anteriori all’operazione, che gravavano sulla società scissa.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto da INPS e INAIL ed afferma la debenza delle somme complessivamente portate dalle cartelle esattoriali opposte.

A cura di WST