Con la sentenza n. 7641 del 22.03.2025, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l'INPS deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell'INPS alcuna attività istruttoria”.
Il fatto affrontato
L’azienda propone opposizione giudiziale avverso due ordinanze di ingiunzione con cui l'INPS le aveva irrogato le sanzioni amministrative per mancato versamento delle ritenute previdenziali in vari periodi tra l'ottobre 2015 e il gennaio 2016.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo maturata la decadenza dell’INPS dalla potestà sanzionatoria stante il decorso del termine di novanta giorni per la contestazione dell'illecito.
La sentenza
La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che l'autorità amministrativa deve notificare gli estremi della violazione agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni.
Ciò, continua la sentenza, sulla base di quanto affermato dalla Corte Costituzionale che, in materia di sanzioni amministrative, ha avuto modo di sostenere che il principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto "la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica".
In altri termini, secondo i Giudici di legittimità, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e il principio di imparzialità e buon andamento della PA di cui all'art. 97 Cost., ad imporre all'interprete di ritenere che il termine di 90 giorni per la notifica delle sanzioni da parte dell’INPS (previsto all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016) sia un termine di decadenza.
Su tali presupposti, essendo l’INPS incappato in detta decadenza, la Suprema Corte rigetta il ricorso presentato dal medesimo Istituto.
A cura di WST