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Cassazione: competente il giudice del lavoro nelle opposizioni a cartelle esattoriali con richieste contributive


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Con l’ordinanza n. 18090 del 02.07.2024, la Cassazione a Sezioni Unite afferma che le controversie aventi ad oggetto richieste di contribuzione previdenziale sono sempre di competenza del giudice del lavoro, a nulla rilevando che (eventualmente) la pretesa creditoria dell'INPS sia nata da un accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il fatto affrontato

La Società propone ricorso innanzi al giudice del lavoro per chiedere la nullità della cartella di pagamento avente ad oggetto contributi previdenziali per vizi di forma e di contenuto.
Il Tribunale declina la sua giurisdizione ritenendo la controversia appartenente alla giurisdizione del giudice tributario.
Riassunto il giudizio dinnanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, questa solleva conflitto negativo di giurisdizione ritenendo a sua volta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.

L’ordinanza

Le Sezioni Unite della Cassazione rilevano che appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario tutte le controversie aventi ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio.

Ciò, continua la sentenza, anche nelle ipotesi in cui le controversie siano originate da una pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale.

Detta conclusione, secondo i Giudici di legittimità, trova fondamento non solo nell'intrinseca natura del rapporto posto a fondamento della richiesta, ma anche nella disciplina sul riordino della riscossione mediante ruolo che espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro.

Alla luce di ciò, la Suprema Corte, decidendo sul conflitto, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

A cura di WST