Con la sentenza n. 26927 del 08.07.2024, la Cassazione penale afferma che i crediti vantati dall'INAIL nei confronti di aziende confiscate in base al Codice antimafia, per premi dalle stesse non versati, non si estinguano per confusione.
Il fatto affrontato
L’INAIL propone ricorso giudiziale di ammissione allo stato passivo di una società sottoposta a confisca in relazione ad alcuni crediti vantati nei confronti della stessa.
Il Tribunale, pur ammettendo l’Ente al passivo, dichiara estinti i suddetti crediti in quanto aventi natura erariale.
La sentenza
La Cassazione – ribaltando l’impugnata pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che si estinguono per confusione i soli crediti erariali nell'ipotesi di confisca di beni già sottoposti a sequestro.
Il tutto, continua la sentenza, nei limiti in cui il credito stesso abbia trovato capienza nel patrimonio della società oggetto di confisca.
Secondo i Giudici di legittimità, restano - invece - fermi i crediti non erariali, come quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INAIL, cassando con rinvio la decisione impugnata.
A cura di WST