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Ticket licenziamento : aggiornato l’ importo. 1.916 euro è l’ammontare massimo del contributo per il 2024


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Ogni anno il valore del contributo NASPI ( cd. Ticket licenziamento ), dovuto dai datori di lavoro privati nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che consentono l’accesso all’indennità di disoccupazione, viene aggiornato sulla base della variazione annuale dell’ indice ISTAT.

Il pagamento del contributo è dovuto anche qualora il lavoratore non abbia maturato i requisiti soggettivi per l’accesso all’ indennità di disoccupazione NASpI, ovvero qualora il datore di lavoro abbia a conoscenza della ricollocazione dell’ex dipendente , purché la cessazione non sia riconducibile a cause imputabili al lavoratore stesso ( es. Dimissioni per giusta causa ).  

Il contributo è previsto dalla Legge Fornero in misura pari al 41 per cento del massimale NASpI per ogni mese di durata del rapporto di lavoro. Considerato che la circ. n. 25 del 29.01.2024 ha stabilito nella misura di 1.550,42 euro l’importo del massimale NASPi, il ticket licenziamento, corrispondente al 41% di 1.550,42, risulta pari a 635,67 euro per ogni anno di lavoro effettuato,  e a 52,97 euro per ciascun mese di anzianità, fino ad un importo massimo di euro 1.916,01 per i rapporti di durata superiore a tre anni ( sulla rivalutazione del massimale NASpI per il 2024 : INPS - Mess. n. 531 del 7.02.2024 ).

Si tratta di un importo scollegato dalla prestazione individuale e, conseguentemente, dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro svolto in part-time o full-time, salva la possibilità di riparametrare l’importo su base mensile laddove il rapporto abbia avuto una durata inferiore all’anno, salvo poi dover considerare per intero la mensilità quando la prestazione  si sia protratta per almeno 15 giorni.

La prassi susseguitasi nel tempo ha altresì chiarito che ai fini dell’anzianità aziendale:

• i mesi di lavoro diversi dal primo e dall’ultimo vanno considerati mesi interi, indipendentemente dal numero di giornate lavorate, fermo restando che nel computo non vanno considerati i periodi di congedo richiesti dal coniuge convivente con soggetto portatore di handicap in situazione di gravità accertata (art. 42, c. 5, del D.Lgs n. 151/2001) e i periodi richiesti per aspettativa non retribuita;

• sono periodi utili anche quelli in cui il lavoratore sia stato assunto alle dipendenze dello stesso datore con contratto a termine, laddove il datore abbia beneficiato della restituzione del contributo addizionale (art. 2, c. 30, della L n. 92/2012).

QUANDO E’ DOVUTO IL TICKET LICENZIAMENTO ?

Vale in sostanza un principio generale secondo il quale i datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione aggiuntiva in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa. Il contributo è dovuto in caso di:

  1. licenziamenti per giustificato motivo oggettivo;
  2. licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
  3. licenziamento per giusta causa; 
  4. recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova;
  5. recesso, da parte del datore di lavoro, al termine del periodo di apprendistato.

Il versamento del ticket licenziamento è richiesto nelle sole ipotesi di risoluzione consensuale a seguito di verbale di conciliazione sottoscritto presso l’Ispettorato, una sede sindacale o in Commissione di certificazione o della conciliazione obbligatoria (art. 7 della legge n. 604/1966), in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di un datore di lavoro con più di 15 dipendenti.

Il ticket licenziamento è dovuto anche in caso di risoluzioni riconducibili a contratto di espansione nel quale è previsto l’accompagnamento alla pensione del personale a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia a condizione che abbiano maturato il requisito minimo contributivo;

Le dimissioni volontarie non fanno sorgere l’obbligo contributivo. Il ticket è invece richiesto in caso di : dimissioni per giusta causa (1. mancata corresponsione della retribuzione; 2. mutamento in peius delle mansioni ; 3. modifica delle condizioni di lavoro nei tre mesi seguenti ad un trasferimento d’azienda ; 4. rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico; 5. mobbing o molestie sessuali); dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità (300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio con tutela estesa anche al padre che abbia fruito del congedo parentale); dimissioni presentate dal lavoratore che fruisce del congedo di paternità ( obbligatorio o alternativo ) o nel successivo periodo protetto sino al compimento di un anno di età del bambino.

Il datore di lavoro è parimenti soggetto al contributo in questione nel caso di interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Il contributo in argomento è altresì dovuto nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all'articolo 6 del d.lgs 4 marzo 2015, n. 23 (decreto sul cosiddetto contratto a tutele crescenti. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con interpello n. 13 del 2015, ha chiarito che non è ostativo al riconoscimento dell’indennità NASpI l’ipotesi di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui al predetto articolo 6).

Nei casi di licenziamento collettivo, in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui trattasi è moltiplicato per tre volte.
Sulla misura del contributo è successivamente intervenuta anche la legge di bilancio 2018, che, all’articolo 1, comma 137, ha introdotto una nuova aliquota di computo del c.d. ticket di licenziamento per le interruzioni dei rapporti di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Più in particolare, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs n. 148/2015, l'aliquota percentuale di calcolo del contributo in argomento è pari all'82% del massimale mensile.  
Dal combinato disposto dei due provvedimenti - legge Fornero e legge bilancio 2028 - deriva che per ogni interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intervenuta a decorrere dal 1° gennaio 2018 nell'ambito di un licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, il c.d. ticket di licenziamento, pari all'82% del massimale mensile, è moltiplicato per tre volte. 

In applicazione del vigente art. 2, co. 34, lett. a), della legge n. 92/2012, il ticket non è dovuto qualora l’interruzione del rapporto di lavoro sia conseguente a licenziamenti effettuati in conseguenza di cambio appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione delle clausole sociali che garantiscano continuità di occupazione. Ugualmente non è dovuto nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Con la pubblicazione della circ. n. 40 del 19.03.2020 l’ INPS ha effettuato una ricognizione delle disposizioni e delle istruzioni operative riguardanti il pagamento del contributo NASpI. Le stesse sono state integrate successivamente dalla circ. n. 137 del 17.09.2021 ,con il mess. n. 1356 del 12.04.2023