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INPS - Mess. n. 269 del 23.01.2025 : Collegato Lavoro - Il contributo addizionale nelle attività stagionali è dovuto


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L'INPS ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione del contributo addizionale NASpI e al relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi in caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali. 

I chiarimenti sono stati resi necessari a seguito della norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 in materia di stagionali introdotta dall'articolo 11 della Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro).

La citata disposizione ha specificato che rientrano nelle attività stagionali " le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti al 12 gennaio 2025, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria... ".  

L'INPS evidenzia che , in forza di tale intervento normativo, il disposto di cui all’articolo 2, comma 28 e 29 lettera b) della Legge n. 92/2012, con cui è disposta l'esenzione dal versamento del contributo addizionale per i contratti termine delle attività stagionali, non risulta allineato alla  nuova definizione di “attività stagionali” del Collegato Lavoro, che prevede l’obbligo di una vacanza contrattuale tra 2 contratti a termine. 

Considerato che l’articolo 2, comma 29, lettera b) della Legge n. 92/2012 configura una deroga sostanziale all' obbligo di versamento del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento, la stessa norma ha natura speciale ed è, dunque, di stretta interpretazione, non potendo trovare applicazione al di fuori delle ipotesi tassativamente contemplate. 

Pertanto, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività “per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro”, ancorché definite “stagionali” dall’articolo 11 del Collegato Lavoro, non rientrando nell’elencazione del D.P.R. n. 1525/1963, il contributo addizionale NASpI e l’aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di questa tipologia di lavoratori è dovuto. 

Ulteriori indicazioni sono state fornite ai fini della compilazione del flusso di denuncia contributiva. 

Fonte : INPS