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Cassazione: come operano i minimali contributivi nelle cooperative?


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Con l’ordinanza n. 16238 del 08.06.2023, la Cassazione ribadisce che, a prescindere dalle voci su cui deve applicarsi l’aliquota contributiva, l’imponibile non può essere inferiore alla retribuzione minima prevista dalla legge.

Il fatto affrontato

La cooperativa impugna giudizialmente il verbale di accertamento con cui l'INPS le contesta il pagamento dei contributi in misura inferiore al minimale giornaliero.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda e dichiara dovute le somme portate dall’impugnato verbale a titolo di differenze contributive e oneri accessori.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rigetta il motivo di censura con cui la cooperativa sostiene la correttezza del suo operato, avendo versato la contribuzione sulle voci appositamente indicate dalla L. 153/1969.

Invero, secondo i Giudici di legittimità, le disposizioni sull'imponibile previdenziale di cui all’art. 12 della L. 153/1969 e quelle sul minimale contributivo di cui all’art. 1 del DL 338/1989 (conv. con L. 389/1989), operano su piani diversi.

Per la sentenza, infatti, con la prima norma si determina quali voci della retribuzione erogata devono essere sottoposte a contribuzione, ossia quali entrano nella base imponibile a cui si applica l'aliquota e quali invece ne sono esenti.
Mentre con la seconda disposizione si afferma che, qualunque sia la retribuzione erogata o dovuta al lavoratore, la retribuzione valida ai fini contributivi, ossia l'imponibile su cui applicare l'aliquota di pertinenza, non può essere inferiore ad un certo ammontare, che la legge determina richiamando la contrattazione collettiva.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, avendo la stessa versato la contribuzione su una retribuzione inferiore a quella minima prevista ex lege.

A cura di Fieldfisher