La Cassazione, con l’ordinanza n. 29892 del 18.11.2019, ha stabilito la legittimità della contestazione disciplinare mossa dal Direttore regionale, ribaltando la decisione della Corte d’Appello. L’identificazione dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari con il Direttore regionale è valida se rispetta il principio di terzietà.