La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25472 del 26.10.2017, chiarisce che il negozio di transazione non richiede la forma scritta ad substantiam, ma solo ai fini di prova, secondo l’art. 1967 c.c. Questa decisione distingue la transazione dalla conciliazione giudiziale, che necessita dell’intervento del giudice e di specifiche formalità.