L’INAIL, con la circolare n. 45 del 13 ottobre 2017, fornisce indicazioni sull’applicazione della Legge 20 maggio 2016, n. 76, riguardante le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze. Viene chiarito che le prestazioni economiche INAIL spettano alle parti unite civilmente, ma non alle convivenze di fatto.