INL: Sicurezza sul lavoro, rateizzazione esclusa per il pagamento che estingue la contravvenzione

Con la nota prot. n. 2010/2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito che il contravventore che sana una violazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 758/1994, non può accedere alla rateizzazione del pagamento.

L’orientamento risponde ai quesiti giunti all’organo di vigilanza circa la possibilità di applicare a tali somme la rateizzazione prevista dall’art. 26 della Legge n. 689/1981. L’INL ha precisato che l’estinzione del reato in sede amministrativa presuppone il rispetto di due condizioni concomitanti: la condotta ripristinatoria, ossia l’adempimento della prescrizione impartita, e il pagamento della sanzione in un’unica soluzione entro il termine perentorio di 30 giorni. Solo in presenza di entrambi i presupposti il Pubblico Ministero formulerà la richiesta di archiviazione del procedimento.

Il funzionamento del meccanismo estintivo

Nella procedura disciplinata dal D.Lgs. n. 758/1994, l’organo di vigilanza impartisce al contravventore un’apposita prescrizione per eliminare la violazione e ne verifica l’effettiva ottemperanza. Se la prescrizione viene rispettata, l’organo ammette il responsabile al pagamento in sede amministrativa — entro 30 giorni — di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista per la contravvenzione.

L’art. 21 dispone che l’organo di vigilanza comunichi al Pubblico Ministero l’avvenuto adempimento e il relativo versamento ai fini dell’archiviazione. In caso contrario , l’esito negativo per la mancata ottemperanza o il mancato pagamento viene segnalato al PM entro i successivi 90 giorni e il procedimento prosegue dinanzi all’Autorità giudiziaria. Si tratta di un meccanismo che consente di evitare il processo penale solo a determinate e rigorose condizioni.

Le ragioni dell’esclusione della rateizzazione

Il versamento della somma, unitamente all’eliminazione della violazione, costituiscono condizioni cumulative per l’estinzione del reato (art. 24, D.Lgs. n. 758/1994). In ragione della natura specifica di questo procedimento, l’INL esclude che possa trovare applicazione la rateizzazione della Legge n. 689/1981: l’organo di vigilanza non è legittimato nè a suddividere l’importo in più rate nè a concedere una dilazione del termine e la somma deve essere corrisposta integralmente entro 30 giorni.

Una disciplina diversa opera nel caso in cui l’ammenda sia irrogata in sede penale mediante sentenza o decreto penale di condanna. In quest’ipotesi, infatti, il giudice può disporne la rateizzazione ai sensi dell’art. 133-ter, c.p.

La distinzione deriva dalla diversa natura dei 2 pagamenti:

  1. la somma versata nella fase amministrativa rappresenta uno dei presupposti per beneficiare dell’estinzione della contravvenzione;
  2. mentre l’ammenda applicata dal giudice costituisce una pena pecuniaria conseguente alla condanna.

A supporto di tale interpretazione, l’Ispettorato richiama la sentenza n. 17202/2016 della Corte di Cassazione, la quale ha escluso la dilazione del pagamento ex art. 21 e ha ribadito la natura perentoria del termine di 30 giorni.

Pagamenti tardivi e divieto di compensazione

In linea con quanto già espresso nella nota n. 8119/2019, l’INL ricorda che un versamento effettuato oltre il termine dei 30 giorni non produce l’effetto estintivo del reato.

Inoltre, la somma pagata tardivamente non può essere utilizzata per compensare l’eventuale ammenda comminata successivamente dal giudice penale e deve, di conseguenza, essere rimborsata. Le due procedure rimangono del tutto autonome e le relative somme non sono tra loro fungibili.

Indicazioni operative per imprese e professionisti Rateizzazione esclus

In conclusione, una volta verificato l’adempimento della prescrizione, il contravventore che intenda beneficiare dell’estinzione del reato deve versare in un’unica soluzione, entro il termine inderogabile di 30 giorni, l’intero importo determinato ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 758/1994.

Per le imprese e i professionisti che assistono il contravventore, i passaggi operativi consistono nel monitorare con attenzione:

  • il termine assegnato per adempiere alla prescrizione;

  • la ricezione della comunicazione di ammissione al pagamento;

  • la scadenza dei 30 giorni per il versamento integrale.

L’eventuale indisponibilità di risorse per pagare l’intero importo va valutata tempestivamente, prima che il termine sia decorso, in quanto un’istanza di rateizzazione rivolta all’organo di vigilanza si rivelerebbe un adempimento del tutto inefficace, inidoneo a produrre l’effetto estintivo del reato.

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