Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha aggiornato le Faq sulla riforma del sistema pensionistico complementare. L’aggiornamento riguarda questa volta il lavoro intermittente e le conseguenze derivanti dall’adesione esplicita.
I lavoratori assunti con contratto di lavoro a chiamata, infatti, non sono più indicati tra gli esclusi dal nuovo sistema di adesione automatica, dove restano solo dipendenti pubblici e domestici. Per cui, dal 1° luglio 2026, al momento della “ prima assunzione”, i lavoratori sono considerati aderenti alla previdenza complementare. Dalla data di assunzione, il lavoratore ha 60 giorni per eventualmente esprimere la rinuncia all’adesione automatica.
Da segnalare, inoltre, un’ulteriore modifica alla Faq in materia di adesione esplicita che nella versione aggiornata precisa che la scelta del lavoratore di versare il Tfr in misura ridotta non fa venire meno gli effetti dell’adesione automatica e, dunque, l’obbligo della contribuzione. Testualmente la FAQ precisa che “non costituiscono adesione esplicita, e non fanno venire meno gli effetti dell’adesione automatica le scelte, pur espresse entro i 60 giorni, con cui il lavoratore si limita a conferire il Tfr in misura parziale al fondo di destinazione dell’adesione automatica nei casi in cui è consentito.” La stessa FAQ, poi, considera il caso in cui il lavoratore scelga di non versare il contributo a proprio carico avendone i requisiti retributivi ( retribuzione annua lorda è inferiore all’importo dell’assegno sociale INPS ). Anche questa scelta, da sola, precisa la Faq, non fa venir meno gli effetti dell’adesione automatica.
La novità, dunque, è duplice: il lavoratore può ridurre la quota di Tfr destinata al fondo oppure non versare il proprio contributo, ma queste scelte non determinano, di per sé, la cessazione dell’adesione automatica.

