Con la circolare 81/2026 arrivano i primi chiarimenti dell’INPS sulle novità introdotte dall’articolo 7-bis del D.L. 19/2026, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 50/2026. La norma interviene sul D.Lgs. 230/2021 per adeguare la disciplina nazionale alle regole europee sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Regolamento CE 883/2004) e riconoscere:
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da un lato, l’inclusione tra i beneficiari dell’assegno unico anche dei figli residenti in un altro Stato membro dell’UE, purché fiscalmente a carico secondo la disciplina italiana;
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dall’altro, l’accesso a tale misura anche ai lavoratori non residenti in Italia, commisurando però l’erogazione alla durata effettiva dell’attività svolta nel territorio nazionale.
Sul piano soggettivo, diventa fondamentale distinguere tra figli minorenni e maggiorenni. La circolare rileva correttamente che, per i minori residenti in un altro Stato UE, assume rilievo il requisito del carico fiscale. Per i maggiorenni, invece, la residenza all’estero e il carico fiscale non sono sufficienti: il beneficio può essere riconosciuto fino al compimento dei 21 anni solo al ricorrere di una delle condizioni previste dalla legge (frequenza di un corso di studio o di formazione, tirocinio o attività lavorativa con reddito complessivo annuo non superiore a 8.000 euro, registrazione come disoccupato in cerca di lavoro o svolgimento del servizio civile universale). Discorso diverso, invece, per quanto concerne i figli con disabilità, per i quali l’assegno spetta senza limiti di età.
La revisione da parte dell’articolo 7-bis riguarda anche la posizione del genitore richiedente. La domanda può essere presentata dal soggetto in possesso dei requisiti di cittadinanza o soggiorno previsti dal D.Lgs. 230/2021 e obbligato al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia. Proprio su questo aspetto l’INPS chiarisce che non è necessario un versamento effettivo: è sufficiente che l’imposta sia teoricamente dovuta, al lordo di deduzioni e detrazioni, anche se poi azzerata per effetto di esenzioni o esclusioni.
Quanto al collegamento con l’Italia, il richiedente deve essere residente e domiciliato nel territorio nazionale oppure svolgere un’attività di lavoro subordinato o autonomo che comporti l’iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria italiana, con regolarità contributiva. Per il lavoratore non residente, l’assegno spetta solo per il periodo di effettivo lavoro svolto in Italia e la domanda va rinnovata annualmente a partire dal 1° marzo.

