INPS: Pensione e compensi dei magistrati onorari, la disciplina del cumulo.

Con la circolare n. 79/2026, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina del cumulo tra trattamenti pensionistici e compensi spettanti ai magistrati onorari in Italia. Tale regolamentazione si basa in modo particolare sulla distinzione tra i giudici confermati e coloro che hanno scelto il regime di esclusività. In sintesi, la cumulabilità tra pensione e compenso varia in funzione della tipologia di incarico, del regime adottato e della natura della pensione percepita.

Per i magistrati onorari confermati che hanno optato per l’esclusività e risultano iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il compenso è assimilato a un reddito da lavoro dipendente. Di conseguenza, esso è generalmente cumulabile con le pensioni di vecchiaia e quelle anticipate, ad eccezione di specifici casi. Diversamente, ai magistrati onorari non confermati viene corrisposta un’indennità che non è considerata reddito da lavoro e che, pertanto, non incide sull’incumulabilità della pensione. Fino al raggiungimento della conferma, infatti, si applicano le vecchie regole che consentono la cumulabilità tra pensione e compensi.

Esistono tuttavia precise eccezioni legate ad alcune tipologie di trattamenti previdenziali, come le pensioni di invalidità o particolari forme di pensione anticipata — tra cui “Quota 100”, “Quota 102” e la pensione anticipata flessibile — per le quali il cumulo con i redditi da lavoro è espressamente vietato. La pensione di inabilità, in particolare, risulta del tutto incompatibile con qualsiasi compenso lavorativo. Per quanto riguarda le pensioni ai superstiti, invece, i compensi percepiti dai magistrati onorari rientrano nel calcolo dei limiti di cumulabilità previsti dalla legge.

In ogni caso, i magistrati onorari titolari di pensione sono tenuti a comunicare tempestivamente all’INPS la propria situazione di dettaglio, specificando l’avvenuta conferma, l’eventuale opzione per l’esclusività e le date di svolgimento dell’incarico, in modo da consentire una corretta e puntuale applicazione delle norme in materia di cumulo.

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