Il caldo rovente che sta colpendo l’Europa e l’Italia in queste settimane ha conseguenze dirette anche sull’attività di alcune categorie di lavoratori, come quelli della logistica. Le varie Regioni hanno emanato ordinanze ad hoc con regole per tutelare le persone più a rischio e anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diramato la nota n. 5484/2026 con la quale fornisce indicazioni operative stringenti sui pericoli legati allo stress termico ambientale e sulle operazioni di controllo.
Il documento si inserisce nel quadro delle precedenti note ispettive in materia e richiama anche le disposizioni del D.M. n. 95/2025, relativo al Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.
Il punto centrale è il superamento di una gestione emergenziale del rischio caldo: l’aumento della frequenza e dell’intensità dei fenomeni climatici estremi impone infatti ormai una pianificazione aziendale sistematica e strutturata. Il rischio da stress termico ambientale deve quindi essere oggetto di specifica valutazione ai sensi del D.lgs. 81/2008.
La nota indica agli ispettori di prestare particolare attenzione, durante gli accessi nel periodo estivo, ai settori nei quali il rischio da calore può risultare più rilevante: edilizia, agricoltura, logistica, lavori stradali e rider. In questi ambiti dovrà essere considerato prioritario l’accertamento delle misure adottate per prevenire i danni da calore e insolazione.
Per datori di lavoro, RSPP, RSL, preposti e medici competenti il messaggio è chiaro: non basta prendere atto delle alte temperature. Occorre valutare il rischio, organizzare il lavoro in modo coerente con le condizioni climatiche e predisporre misure effettive a tutela dei lavoratori più esposti.
Nella nota l’ Ispettorato del Lavoro fa presente che l’attività ispettiva sarà concentrata sulla verifica dell’integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi con il rischio specifico da calore e con adeguate misure di mitigazione. Gli ispettori dovranno poi accertare l’eventuale rimodulazione degli orari di lavoro, ad esempio con anticipazione del turno all’alba o sospensione delle attività nelle ore centrali, indicate dalla nota nella fascia 12:00-16:00.
Tra le misure da controllare rientrano anche la concessione effettiva di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate, la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose, la disponibilità di acqua fresca nei cantieri o nei campi e l’uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti. L’INL richiama inoltre la necessità di informare e formare lavoratori e preposti sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso.
Un altro punto operativo riguarda la sorveglianza sanitaria mirata. Gli ispettori dovranno accertare il coinvolgimento del medico competente nell’individuazione di eventuali prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati “fragili” o comunque più esposti agli effetti del caldo.
La nota richiama anche il coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, RLS o RLST, verificando che siano stati consultati nell’ambito della valutazione dei rischi. Questo passaggio è importante perché il rischio da calore non riguarda solo la disponibilità di dispositivi o acqua, ma l’organizzazione complessiva del lavoro, delle pause, dei turni e delle attività più gravose.
L’ INL richiama espressamente quanto già chiarito con la nota n. 5056/2023: il datore di lavoro, nell’ambito degli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008, deve valutare l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, compresa la sospensione temporanea delle attività lavorative quando le condizioni climatiche determinano un rischio non accettabile per salute e sicurezza. Analogo obbligo di intervento grava anche sul preposto, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 81/2008, quando durante l’attività di vigilanza emergano condizioni di pericolo.
Nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo, o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, le aziende possono richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria con la causale “eventi meteo”.
Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.
La nota INL invita anche a promuovere l’utilizzo degli strumenti previsionali e di allerta istituzionali, tra cui quelli messi a disposizione dal progetto Worklimate. Per datori di lavoro e responsabili della sicurezza, questi strumenti sono utili per programmare in anticipo le attività, riorganizzare i turni, individuare le giornate a maggiore criticità e documentare le valutazioni effettuate.
Per quanto concerne l’utilizzo di ammortizzatori sociali con specifico riferimento al settore edile, lapideo e delle escavazioni, dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, è in vigore la disciplina derogatoria prevista dal DL 26 giugno 2026, n. 107 (cd. DL Infrastrutture & PNRR).In ogni caso, la ripresa delle lavorazioni dovrà poi essere subordinata all’adozione delle misure necessarie per evitare o ridurre il rischio.


