Entrate: Ricercatori impatriati dall’estero, niente agevolazione se manca la stabile residenza fuori dall’Italia

Il regime agevolato per il rientro in Italia di docenti e ricercatori non può essere applicato quando il requisito della stabile residenza all’estero non risulta integrato. La sola circostanza che il ricercatore abbia beneficiato, durante una precedente permanenza in Italia, di un regime di esenzione fiscale collegato all’attività svolta presso un’organizzazione internazionale non basta, infatti, a qualificare tale periodo come residenza estera.

Il chiarimento è stato fornito dall’ Agenzia delle Entrate con la risposta n. 121/2026 in merito all’applicazione dell’incentivo previsto dall’articolo 44 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, in caso di rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero.

L’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e da ultimo modificato dall’articolo    5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, disciplina gli ”incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero”, applicabili a docenti e ricercatori, residenti all’estero, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia al fine di svolgere un’attività di ricerca o docenza nel territorio dello Stato.

In particolare è previsto che, “ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato».

Tali  emolumenti non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell’imposta regionale sulle attività produttive. Le predette agevolazioni si applicano nel periodo d’imposta in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Nel caso di specie  Il lavoratore aveva vissuto in Italia dal 2016 al 2025 con la famiglia, svolgendo attività di ricerca presso l’European Molecular Biology Laboratory – EMBL. Sebbene l’accordo tra il Governo italiano e l’EMBL preveda l’esenzione dalle imposte dirette per i ricercatori stranieri, tale accordo non prevede in alcuna sua parte che i dipendenti mantengano automaticamente la residenza fiscale nel loro Paese di origine.

L’Agenzia rigetta il paragone proposto dall’istante con i funzionari dell’Unione Europea: per questi ultimi, infatti, esiste uno specifico Protocollo (il n. 7) che prevede esplicitamente che essi siano considerati domiciliati nel Paese di origine. L’accordo per l’EMBL non contiene disposizioni analoghe.

Avendo il ricercatore trasferito e mantenuto in Italia la propria dimora abituale e i propri interessi vitali dal 2016 al 2025 insieme alla famiglia, manca il presupposto essenziale della permanenza all’estero.

In assenza del requisito fondamentale della residenza all’estero non occasionale prima della nuova assunzione, al ricercatore non può essere applicato il regime agevolato. Pertanto, gli emolumenti corrisposti a partire dal 2026 dovranno essere interamente assoggettati a tassazione ordinaria.

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