Passa l’esame di costituzionalità la disposizione di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, che punisce con la reclusione da due a sei anni chi, per ottenere indebitamente il beneficio, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o che attestano falsità, oppure omette informazioni dovute. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 35/2026, ha infatti dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, c. 1, del DL n. 4/2019, come convertito, in riferimento agli art. 3 e 27 terzo comma della Costituzione, relativi ai principi di uguaglianza e proporzionalità della pena. Nonostante l’abrogazione della disciplina del Reddito di Cittadinanza, la sentenza conserva rilevanza sistematica (o nomofilattica), attesa la sussistenza di una continuità normativa con il nuovo Assegno di Inclusione, per il quale il legislatore ha previsto sanzioni detentive analoghe.
Il giudizio nasce da un procedimento penale nel quale l’imputata, presentando la dichiarazione sostitutiva unica collegata alla domanda di reddito di cittadinanza, aveva indicato falsamente di essere l’unica componente del proprio nucleo familiare, occultando invece la presenza del padre, titolare di pensione e proprietario dell’abitazione familiare. In questo modo aveva fatto apparire esistenti i requisiti per accedere al beneficio, ricevendo otto mensilità non dovute.
Il tribunale ordinario di Firenze, accertata la responsabilità, rimetteva la questione alla Consulta denunciando, da un lato, la intrinseca sproporzione della pena prevista dall’articolo 7, comma 1, e dall’altro la sua manifesta irragionevolezza o sproporzione in riferimento alle pene previste per il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ( reclusione da sei mesi a tre anni, salvo la sola sanzione amministrativa per importi non superiori a 3.999,96 euro ), di cui all’art. 316-ter del codice penale, e per le circostanze aggravanti del delitto di truffa, di cui agli articoli 640, comma 2, numero 1), e 640-bis del codice penale.
La Corte ha escluso l’intrinseca sproporzione della pena, peraltro ugualmente prevista per la misura dell’assegno di inclusione che ha sostituito il Rdc, in ragione della natura circoscritta della fattispecie incriminatrice e del fatto che il minimo di due anni di reclusione, pur costituendo una sanzione severa per le condotte contemplate, non può essere considerato di per sé irragionevolmente e manifestamente sproporzionato.
In merito alla comparazione con il delitto di cui all’art. 316-ter del codice penale, la sentenza ha ritenuto che il differente trattamento sanzionatorio trova giustificazione nella necessità di far corrispondere al Rdc una sanzione dotata di adeguata efficacia dissuasiva vista , beneficio la larga applicazione e la facilità di accesso tramite autocertificazioni, con controlli spesso successivi all’erogazione della prestazione.

