RLS aziendali : Entro il 31 marzo la comunicazione all’ INAIL

Il prossimo 31 marzo scade il termine per la comunicazione ad INAIL dei nominativi degli RLS aziendali.  Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro non è una figura obbligatoria dell’organigramma della prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Resta però una figura essenziale al quale vengono assegnati non obblighi ma attribuzioni. Eletto tra i lavoratori ( ciò esclude che possa essere un dirigente, un consulente esterno o lo stesso datore di lavoro ), il rappresentante ha il compito di osservare e  segnalare eventuali anomalie nel sistema di prevenzione della sicurezza, partecipando alla valutazione dei rischi e , se del caso,  può rivolgersi direttamente alle autorità se le misure di sicurezza non sono adeguate.

L’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che la sua nomina debba essere comunicata all’ INAIL entro il 31 marzo. La comunicazione riguarda le aziende che nel corso dell’anno 2025 hanno proceduto:

  • alla prima elezione del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) in azienda,
  • alla nomina di un nuovo rappresentante (ad esempio per sostituzione),
  • oppure hanno effettuato una modifica dei dati relativi a un RLS già comunicato.

Queste aziende devono seguire la procedura telematica presente sul portale INAIL , utilizzando il servizio dedicato (“Dichiarazione RLS”). Nella comunicazione vanno inseriti i dati dell’azienda, dell’unità produttiva e del lavoratore eletto, inclusi codice fiscale e data di nomina. Inoltre, la procedura va effettuata separatamente per ogni unità produttiva: quindi, aziende con più sedi devono inviare più dichiarazioni.

Se, alla scadenza dei 3 anni l’incarico è riaffidato alla stessa persona, non sarà necessaria alcuna comunicazione. Se, viceversa, non ci sono stati cambiamenti e il nominativo risulta già correttamente registrato presso l’INAIL, non è necessario inviare una nuova comunicazione.

In caso di inadempimento (mancata o incompleta comunicazione) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da circa 71 a 427 euro.

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