La facoltà di riscatto prevista dal D.Lgs. n. 165/1997 dei periodi di servizio militare oggetto di maggiorazione ai fini pensionistici, deve essere riconosciuta all’interessato che, alla data di presentazione della domanda, abbia già maturato i cinque anni di maggiorazione, a prescindere dalla loro collocazione temporale, salvo, tuttavia, scomputare il periodo successivo alla data di riscatto già riconosciuto a titolo di maggiorazione. IL chiarimento, concernente la corretta interpretazione dell’ art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 165/1997 è stato fornito dall’ INPS con il messaggio n. 981 del 20.03.2026 con cui l’ Istituto recepisce la sentenza n. 8/2025 della Corte dei Conti. A seguito della sentenza, la facoltà di riscatto dei periodi di servizio può essere esercitata anche da chi ha già raggiunto il limite massimo di cinque anni di maggiorazione.
In altri termini, il limite massimo di cinque anni non opera come un vincolo rigido e preclusivo, ma come un tetto complessivo di valorizzazione che può essere rimodulato nel tempo. Il sistema consente, quindi, una sostituzione tra periodi già valorizzati e nuovi periodi oggetto di riscatto, garantendo comunque il rispetto del limite quantitativo complessivo.
Il beneficio del riscatto della maggiorazione fino a 5 anni riguarda determinati servizi militari indicati dall’articolo 5 del Dlgs 165/1997, trattasi di :
– i militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica il servizio prestato in reparti e in unità di campagna nonché in operazioni di controllo dello spazio aereo), con percezione delle relative indennità;
– i militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva;
– i sottufficiali o militari di truppa del Corpo della guardia di finanza in servizio ai confini di frontiera terrestre;
– i militari addetti ai reparti di correzione o agli stabilimenti militari di pena.
Le indicazioni riguardano, oltre alle nuove domande, quelle ancora giacenti alla data di pubblicazione del messaggio stesso, cioè il 20 marzo 2026, nonché le domande già respinte, qualora non sia decorso il termine per la proposizione del ricorso amministrativo, respinte precedentemente.
