Rottamazione quinquies, come aderire e sanare i debiti in riscossione.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro offre un analisi della nuova rottamazione-quinquies. Si tratta della nuova edizione della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione. La rottamazione-quinquies, in continuità con le precedenti edizioni, consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria beneficiando dell’eliminazione di sanzioni e interessi, a fronte del pagamento del capitale e delle spese. Gli elementi di discontinuità rispetto alle precedenti esperienze sono oggetto di specifica e dettagliata analisi da parte della Fondazione.

Quali debiti possono essere rottamati ? – La misura riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. In discontinuità con le previgenti formulazioni, la norma ridefinisce il perimetro oggettivo della definizione agevolata elencando analiticamente le fattispecie ammissibili senza indicare le esclusioni. Risultano, pertanto, definibili i carichi derivanti dagli esiti del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, nonché le pendenze relative alla contribuzione previdenziale INPS, con espressa esclusione dei debiti già oggetto di attività di accertamento, e le multe stradali. Sono invece esclusi i debiti derivanti da accertamenti fiscali relativi a imposte non dichiarate, da recupero di aiuti di stato, tributi locali IMU O TARI se il comune non aderisce e sanzioni e multe derivanti da sentenze penali.

Estinzione dei debiti – Il meccanismo è consolidato: il contribuente estingue il debito versando il solo capitale e le spese, con l’azzeramento di sanzioni, interessi di mora e aggi. Rimane, tuttavia, una disciplina differenziata per le sanzioni amministrative, in particolare per le violazioni del codice della strada, per le quali il beneficio riguarda esclusivamente gli accessori e non la sanzione principale.

Procedura di adesione – Entro il 30 aprile 2026 il debitore che intende aderire deve trasmettere, a pena di decadenza, la dichiarazione di adesione esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi delle procedure rese disponibili sul sito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Fino al 30 aprile 2026 è possibile rettificare, integrare o revocare la dichiarazione di adesione. Ciò consente, pertanto, la correzione di errori, la revisione del piano di dilazione, l’eliminazione o l’aggiunta di carichi alla dichiarazione di adesione e finanche la revoca, con il ripristino della situazione debitoria originaria.

Pagamenti – Il contribuente può scegliere tra pagamento in un’unica soluzione oppure rateizzazione. Il versamento in un’unica soluzione deve avvenire entro il 31 luglio 2026. In alternativa è possibile optare per un piano fino a 54 rate bimestrali, distribuite su un periodo massimo di circa 9 anni. Le prime tre rate sono fissate al 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026. Dalla quarta rata in poi, le scadenze seguono una cadenza regolare nei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ciascun anno. Un elemento di novità è rappresentato dalla struttura delle rate, tutte di pari importo, a differenza delle precedenti rottamazioni che prevedevano rate iniziali più elevate. Nessun margine di tolleranza è previsto per le scadenze dei pagamenti. A differenza delle precedenti definizioni non è ammesso il pagamento entro i cinque giorni successivi alla scadenza e per questo il mancato rispetto delle date comporta la decadenza dal beneficio, senza possibilità di poter richiedere una nuova dilazione sul debito residuo.

Criticità – Dal punto di vista operativo, la Fondazione evidenzia delle criticità, in particolare nei casi in cui i piani di dilazione in corso comprendano sia carichi definibili sia carichi esclusi dalla rottamazione. In tali situazioni, la gestione dei pagamenti richiede un monitoraggio puntuale e può comportare la necessità di ricalcoli e interventi manuali, con un aggravio degli adempimenti.

 

 

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