Detassazione 2026 per aumenti contrattuali e maggiorazioni : l’ analisi CDL

La circolare n. 2/2026 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina le misure fiscali a sostegno dei dipendenti privati previsti dalla Legge di bilancio 2026. L’approfondimento illustra i nuovi regimi di tassazione sostitutiva validi per il 2026: l’aliquota ridotta al 5% per gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali e quella al 15% su specifiche indennità, come il lavoro notturno e festivo, entro determinati limiti reddituali.

Si tratta di interventi normativi volti a incidere in maniera selettiva sulla fiscalità del lavoro subordinato privato, introducendo misure di alleggerimento dell’imposizione su specifiche componenti della retribuzione, con un ambito applicativo temporalmente delimitato e funzionalmente orientato al sostegno del reddito dei lavoratori in una fase economica caratterizzata da tensioni inflattive e da un progressivo recupero del potere di acquisto.

Incrementi da rinnovo CCNL – Una prima misura riguarda gli incrementi salariali riconosciuti in attuazione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel triennio compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. In questi casi, gli aumenti retributivi corrisposti ai lavoratori nel periodo d’imposta 2026 sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 5 per cento. La disposizione trova applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2025 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro.

Il beneficio fiscale opera con riferimento alle somme materialmente corrisposte nel 2026, in applicazione del principio di cassa allargato. Pertanto, rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina anche le tranche di aumento retributivo previste da rinnovi contrattuali precedenti, purché erogate nel corso dell’anno 2026. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione riguarda esclusivamente gli incrementi della retribuzione diretta derivanti dal rinnovo del contratto collettivo, comprese le mensilità aggiuntive e gli istituti indiretti interessati dall’aumento contrattuale, come ad esempio alcune assenze retribuite integrate dal datore di lavoro.

Restano invece escluse dall’agevolazione alcune voci retributive che, pur potendo essere correlate ai rinnovi contrattuali, non rientrano nella nozione di incremento retributive: scatti di anzianità, le somme erogate a titolo di una tantum per coprire il periodo di vacanza contrattuale, nonché il trattamento di fine rapporto, che rimane soggetto alle ordinarie regole di tassazione separata.

Superminimi in busta paga – Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il rapporto tra gli aumenti contrattuali e gli eventuali superminimi riconosciuti ai lavoratori. Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, qualora l’aumento previsto dal rinnovo contrattuale venga assorbito in un superminimo già riconosciuto al lavoratore, la quota di incremento derivante dal CCNL continua a beneficiare dell’imposta sostitutiva del 5 per cento, mentre la parte residua del superminimo resta assoggettata alla tassazione ordinaria. Tale impostazione consente di evitare disparità di trattamento tra lavoratori che percepiscono superminimi e lavoratori che ricevono esclusivamente la retribuzione prevista dal contratto collettivo.
Maggiorazioni e indennità – Accanto alla disciplina sugli aumenti contrattuali, la Legge di Bilancio 2026 introduce un ulteriore regime agevolato riferito alle maggiorazioni e alle indennità riconosciute per particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In questo caso, per il solo periodo d’imposta 2026, le somme corrisposte a titolo di maggiorazione per lavoro notturno, lavoro festivo, attività svolta nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno sono assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 15 per cento, entro il limite massimo di 1.500 euro annui.

Nell’ambito applicativo della norma rientrano non solo le maggiorazioni previste dai contratti collettivi per il lavoro notturno e festivo, ma anche le indennità di turno e altre voci retributive connesse alla turnazione, nonché le indennità di reperibilità previste dai contratti collettivi nazionali. Sono invece escluse dalla disciplina agevolativa le somme erogate sulla base di accordi territoriali o aziendali, le componenti retributive indirette e differite, come quelle legate a periodi di assenza dal lavoro o al trattamento di fine rapporto, nonché le somme riconosciute per lavoro straordinario ordinario, salvo la quota di maggiorazione per lavoro notturno o festivo.

Anche per questa seconda misura il legislatore ha previsto un limite reddituale per l’accesso al beneficio. L’imposta sostitutiva può essere applicata ai lavoratori del settore privato che nel 2025 abbiano percepito redditi di lavoro dipendente non superiori a 40.000 euro. Ai fini della verifica di tale limite devono essere considerati tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore nel corso dell’anno, anche se derivanti da più rapporti di lavoro.

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