INPS: Cooperazione internazionale, istruzioni sugli obblighi contributivi

Con la Circolare n. 22 del 3.03.2026, l’ INPS fornisce chiarimenti in relazione  agli obblighi contributivi connessi all’aspettativa non retribuita dei lavoratori  dipendenti impiegati all’estero nelle attività di cooperazione internazionale per lo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo “.

Secondo la disciplina sulla cooperazione internazionale,  dipendenti pubblici hanno il diritto di essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di quattro anni, rinnovabili, per prestare servizio presso organizzazioni della società civile (ONG, enti del Terzo Settore, fondazioni) iscritte nell’apposito elenco dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).  Il periodo di permanenza all’estero è riconosciuto a tutti gli effetti giuridici come equivalente al servizio prestato in Italia, garantendo l’anzianità, la progressione di carriera e il mantenimento della qualifica.

Nel settore privato alle precedenti tutele si aggiunge la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratti a tempo determinato, superando i limiti e i contingenti ordinari previsti dalla legge.

In tali fattispecie il calcolo dei contributi avviene sulla base di retribuzioni convenzionali stabiliti di concerto dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero del Lavoro e dell’Economia con decreto. L’ INPS precisa che gli importi così definiti devono essere rivalutati secondo la disciplina relativa alla perequazione pensionistica.

Per quanto concerne gli obblighi contributivi delle ONG o enti del Terzo Settore, essi permangono per tutta la durata della missione. Di norma tali obblighi andranno assolti presso la gestione assicurativa nella quale il lavoratore risulta iscritto al momento dell’ aspettativa, per la gestione pubblica i contributi vanno versati alle casse di provenienza mentre per il lavoro autonomo o collaborazione la contribuzione andrà versata alle Casse o alla Gestione Separata.

Ad essere dovute sono anche le contribuzioni minori (es. malattia, maternità, disoccupazione, eccetera). Pertanto,  stante l’oggettiva incertezza sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo che ha preceduto, l’ INPS invita alla regolarizzazione delle posizioni assicurative ai sensi dell’articolo 116, comma 10, della legge n. 388/2000. In luogo delle ordinarie sanzioni civili trovano applicazione i soli  interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, a condizione che vengano rispettate le seguenti scadenze:

  • Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della circolare: invio telematico dei flussi di regolarizzazione (VIG).
  • Entro i successivi 30 giorni dalla trasmissione dei flussi: integrale versamento della contribuzione dovuta.

Nel caso di versamenti errati a gestione o ente non competente, l’ INPS riconosce la buona fede con il trasferimento diretto delle somme dall’ente ricevente a quello competente con l’applicazione della disciplina di cui all’ art. 116, c. 20, della Legge n. 388/2000.  All’operazione, che può essere intrapresa direttamente dai lavoratori interessati o dall’ente previdenziale competente a seguito di accertamento, non è previsto l’applicazione di interessi.

Fonte: INPS

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