Con la sentenza n. 71/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 116/2017, nella parte in cui collega al superamento della procedura di conferma dei magistrati onorari la rinuncia ai diritti riconosciuti dall’Unione europea relativi al rapporto pregresso. La norma dichiarata illegittima prevedeva che la partecipazione alle procedure valutative di conferma comportasse la rinuncia a ogni ulteriore pretesa derivante dal rapporto onorario pregresso. La questione è stata sollevata dal Consiglio di Stato con riferimento ai magistrati onorari che avevano superato la procedura di stabilizzazione.
Nella sentenza viene richiamata la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui i magistrati onorari, ove abbiano svolto prestazioni reali ed effettive, possono beneficiare delle tutele riconosciute dal diritto dell’Unione in materia di ferie retribuite, previdenza e assistenza. Secondo la Corte, la stabilizzazione può costituire rimedio all’abusiva reiterazione degli incarichi, ma non può trasformarsi in uno strumento per imporre la rinuncia generalizzata ai diritti di derivanti dalla normativa comunitaria maturati nel rapporto pregresso. Tale previsione viola il diritto alla tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost. e il diritto a un ricorso effettivo garantito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

