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INL – Circ. n. 5 del 19.02.2018: Indicazioni sulla sorveglianza biometrica e audiovisiva


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L’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), con la circolare n. 5 del 19.02.2018, fornisce indicazioni operative in ordine alle problematiche inerenti l’installazione di impianti audiovisivi e l’utilizzazione di dati biometrici.

L’art. 23 del d.lgs. n. 151/2015 e il successivo art. 5, c. 2, del. D.lgs. n. 185/2016 hanno modificato l’art. 4 della L. n. 300/1970 adeguando l’impianto normativo e le procedure preesistenti alle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute. Lo scopo della norma, dunque, rimane quello di contemperare, da un lato, l’esigenza afferente all’organizzazione del lavoro e della produzione propria del datore di lavoro e, dall’altro, tutelare la dignità e la riservatezza del lavoratore. Tutto ciò premesso, si sono rese necessarie i seguenti chiarimenti:

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PRESENTATE: L’Ispettorato indica innanzitutto nella stretta correlazione tra attività di controllo e tutela dell’interesse aziendale, il presupposto legittimante il ricorso all’installazione di strumentazioni. L’interesse dichiarato nell’istanza non può essere modificato nel corso del tempo nemmeno se vengono invocate altre ragioni legittimanti che non sono state dichiarate nell’istanza di autorizzazione. L’oggetto dell’attività valutativa dell’istanza va concentrato proprio sulla effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti l’adozione del provvedimento (ragioni organizzative e produttive, sicurezza sul lavoro e tutela del patrimonio aziendale) tenendo conto della necessaria correlazione con la specifica finalità per la quale viene richiesta la singola autorizzazione.

Anche le eventuali condizioni poste dall’autorità vigilante all’utilizzo delle strumentazioni devono essere necessariamente correlate alla specifica finalità individuata nell’istanza. L’Ispettorato precisa però che ulteriori limitazioni di carattere tecnico possono spesso vanificare l’efficacia del controllo. In quest’ottica l’eventuale ripresa dei lavoratori, che dovrebbe avvenire di norma in via incidentale e con carattere di occasionalità, può essere effettuata anche con una ripresa diretta senza introdurre condizioni quali “l’angolo di ripresa” della telecamera o l’oscuramento del volto del lavoratore, se sussistono delle idonee ragioni giustificatrici (ad esempio la tutela sicurezza del lavoro o patrimonio aziendale). Allo stesso modo non appare sempre fondamentale specificare il posizionamento e l’esatto numero delle telecamere da installare.

LA VALUTAZIONE DELLA TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE: L’Ispettorato pone l’attenzione su un’attenta valutazione dell’ampiezza della nozione di “patrimonio aziendale” che, in assenza di un’adeguata delimitazione, non permetterebbe il filtro all’ammissibilità delle richieste di autorizzazione. In tal caso, come ricorda il Garante della Privacy, i principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito, nonché la sua proporzionalità, correttezza e non eccedenza, impongono una gradualità dell’ampiezza e della tipologia del monitoraggio, che rende assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimandoli solo qualora non siano attuabili misure alternative o queste non abbiano sortito gli effetti attesi.

TELECAMERE CON UTILIZZO DELLA RETE INTERNET/INTRANET: Caratteristiche di queste nuove soluzioni per la video sorveglianza, basate su tecnologie digitali adatte all’elaborazione su PC e la trasmissione di dati su internet, è dato dalla possibilità di una visione delle immagini non solo “in loco” ma anche in una postazione remota. L’Ispettorato ha ritenuto opportuno precisare che:

• L’accesso da postazione remota alle immagini “in tempo reale” deve essere autorizzato solo in casi eccezionali opportunatamente motivati.

• L’accesso alle immagini registrate deve essere consentito per un periodo non inferiore ai sei mesi e opportunatamente tracciato attraverso log di accesso.

UTILIZZO DI DATI BIOMETRICI: L’Ispettorato precisa che lo strumento biometrico installato su macchine con lo scopo di limitarne l’utilizzo alle sole persone autorizzate, qualificate e specificatamente addetti alle attività, può essere considerato uno strumento indispensabile a “….rendere la prestazione lavorativa...” e pertanto si può prescindere sia dall’accordo sindacale sia dal procedimento autorizzativo previsto dalla legge.

A cura della Redazione