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INPS – Circ. n. 77 del 24.05.2019 : Indennizzo per cessazione attività commerciale – I requisiti


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Con la circ. n. 77 del 24.05.2019 l’INPS illustra la disciplina dell’ indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale degli iscritti alla Gestione commercianti, alla luce delle novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2019. Possono fruire dell’indennizzo coloro che esercitano:

  • attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante;
  • titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • agenti e rappresentanti di commercio.

L’erogazione dell’indennizzo per cessazione attività commerciale è altresì subordinata alla condizione che i predetti soggetti:

  • abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, ovvero almeno 57 anni, se donne;
  • risultino iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni anche non continuativi, in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
  • abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale a decorrere dal 1° gennaio 2019.

La circ. n. 77 del 24.05.2019 precisa che l’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di lavoro autonomo, subordinato o occasionale, mentre risulta compatibile con l’erogazione di qualsiasi trattamento pensionistico diretto, eccezion fatta per la pensione di vecchiaia.

La cessione dell’attività commerciale, di un ramo di essa o anche di partecipazioni sociali a terzi esclude la fruibilità dell’indennizzo.

Dal 1° gennaio 2019 è stata ripristinata l'aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento della misura ( contributo aggiuntivo pari allo 0,09% ).

Fonte: INPS – circ. n. 77 del 24.05.2019